SICUREZZA CIVILE COMO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI
SEGRETERIA NAZIONALE

giovedì 27 gennaio 2011

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, ROBERTO MARONI SULLA CAPACITA' TECNICA E LA QUALITA' DEI SERVIZI

 
 "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti" è stato trasmesso, dopo la avvenuta registrazione alla Corte dei Conti, alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, e entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Questo è il primo di quattro decreti che devono essere emanati a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 4 agosto 2008 che ha apportato modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.

Per la fine di febbraio è prevista la convocazione, in seduta plenaria, della Commissione Consultiva Centrale costituita al Ministero dell’Interno, per la calendarizzazione e la programmazione dei lavori per la predisposizione del Decreto relativo alla formazione professionale delle Guardie Giurate.

 


sabato 22 gennaio 2011

I datori di lavoro dovranno attuare un programma di valutazione dei rischi dovuti a stress e quindi intervenire

Obblighi e sanzioni per chi non li rispetta


MILANO - Norme antistress in vigore da gennaio, con la circolare del Ministero del Lavoro che indica alle aziende il percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione della legge. I datori di lavoro, con il supporto dei responsabili della prevenzione, dei medici competenti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dovranno attuare un programma di valutazione dei rischi dovuti a stress. Se non si registrano segnali negativi, il datore di lavoro è tenuto comunque a indicarlo nel documento di valutazione del rischio e a prevedere un piano di monitoraggio.

INTERVENTI CORRETTIVI - Nel caso invece siano rilevati rischi da stress lavorativo, vanno presi opportuni interventi correttivi. E, qualora le misure adottate si rivelino inefficaci, si passa alla seconda fase della valutazione più approfondita, quella soggettiva. Le indicazioni valgono per tutte le aziende, pubbliche e private, di qualsiasi dimensione. Sono coinvolte tutte le categorie di lavoratori: dai quadri ai dirigenti, dagli impiegati agli operai, ai Co.co.co. Per chi non rispetta le regole sono previste le stesse sanzioni previste per la violazione di altre norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: da 2.500 a 6.400 euro e la reclusione da tre a sei mesi.

mercoledì 19 gennaio 2011

Lavori usuranti, il governo ha varato il decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sui lavori usuranti. Il testo dovrà essere ora approvato entro 60 giorni dalle commissioni parlamentari. Lo riferisce al termine della riunione il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Vannino Chiti, osservando: «Lo abbiamo approvato principalmente per non fare scadere la delega e per onorare l'impegno preso con il protocollo sul welfare». Secondo il ministro, molto probabilmente, saranno le commissioni nominate con la nuova legislatura a esaminare il provvedimento prima del via libera definitivo.

 Il ministro per la Solidarietà sociale, Paolo Ferrero, spiega, però, che «i ministri della sinistra si sono astenuti: abbiamo spinto molto perché si facesse il decreto legislativo, ma i contenuti del decreto sono minimi». Il provvedimento, sottolinea Ferrero, conferma «il brutto accordo» che avevamo contestato con il protocollo welfare di luglio. Il ministro spiega che la Sinistra Arcobaleno non si è espressa contro il provvedimento in quanto «era giusto farlo perchÈ si salvasse (il testo, ndr)» ma nello stesso tempo rileva che gli scaglioni indicati nel provvedimento per consentire a chi svolge lavori usuranti il pensionamento anticipato «sono strettissimi».


Il decreto legislativo sui lavoratori usuranti approvato dal Consiglio dei ministri prevede un impegno finanziario di «2,5 miliardi nel decennio» e si rivolge a una platea di cinquemila persone l'anno, secondo le prime stime indicative, ha detto il ministro del Lavoro, Cesare Damiano. Il provvedimento, ha aggiunto, ha decorrenza 1 luglio 2009. Il ministro ha spiegato che il decreto prevede uno sconto di 3 anni per quattro categorie di lavoratori usuranti: quelli previsti dal decreto salvi, i notturni, gli addetti alla catena di montaggio, i conducenti di veicoli con capienza non inferiore a nove posti. Per chi svolge lavori notturni, in particolare, sono fissati 3 scaglioni: per chi fa tra le 64 e le 71 notti l'anno è previsto un anno di sconto; due anni per chi ne fa tra 72 e 77 e tre anni per chi supera le 77 notti l'anno.

martedì 18 gennaio 2011

CCNL della vigilanza privata: lo stato dei lavori secondo l'UGL

Scritto da Ufficio stampa UGL   
Martedì 18 Gennaio 2011 11:52
ROMA  - Il 14 gennaio 2011, presso il Ministero Del Lavoro, UGL SICUREZZA CIVILE e UGL TERZIARIO si sono incontrate con le associazioni datoriali del comparto della vigilanza privata per riprendere il confronto in merito al rinnovo del CCNL di settore.
Nel corso dell’incontro le associazioni datoriali hanno ribadito per l’ennesima volta i problemi legati alla crisi che sta attraversando il settore, chiedendo senso di responsabilità nel proseguo del confronto al fine di trovare una sintesi utile alla chiusura della vertenza.
Allo stesso tempo hanno chiesto al Ministero impegni precisi affinché i provvedimenti legislativi emanati ed emanandi per il settore trovino presto piena applicazione. Tale circostanza consentirebbe non solo la sopravvivenza del settore ma una più agevole conclusione della vertenza.
UGL SICUREZZA CIVILE  e UGL TERZIARIO, raccogliendo l’invito sia del Ministero sia delle associazioni datoriali, hanno espresso la piena e convinta disponibilità a riprendere il confronto negoziale al fine di giungere ad una rapida conclusione della stessa. Le parti si sono lasciate concordando che nei prossimi giorni saranno presentati da entrambi documenti utili alla ripresa del confronto.

lunedì 17 gennaio 2011

PROPOSTA DI LEGGE


XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI   
  N. 3916




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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BARBIERI, CARLUCCI
Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate
Presentata il 30 novembre 2010

Onorevoli Colleghi! — La normativa vigente delega alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alle questure i compiti di controllo sugli istituti di vigilanza privata.
      Purtroppo continuano a verificarsi casi in cui le guardie particolari giurate lavorano in condizioni sempre più precarie, con gravi rischi per le proprie sicurezza e incolumità, mettendo a repentaglio la sicurezza degli stessi cittadini.
      In particolare si registrano casi di attività totalmente abusive. Si tratta di società che non dispongono neppure del decreto prefettizio obbligatorio per operare.
      Risulterebbero, a questo proposito, migliaia di irregolarità commesse dai soggetti abusivi, mentre occorrerà verificare l'esistenza della pratica del subappalto, peraltro vietata dalle leggi vigenti, nonché l'organizzazione di corsi professionali «fittizi», il cui scopo sarebbe esclusivamente quello di usufruire dei contributi regionali.
      Alcune società di servizi ambirebbero a esercitare ruoli tipici degli istituti di vigilanza privata propriamente detti, talvolta con effetti destabilizzanti dal punto di vista della qualità delle prestazioni e del costo, sensibilmente più basso rispetto alla concorrenza.
      Tutto ciò senza trascurare la disorganizzazione relativa alla fissazione degli orari di lavoro, che sarebbe gestita con grave pericolo per la sicurezza del personale medesimo, sottoposto a turni che arriverebbero fino a quindici ore giornaliere.
      La situazione descritta appare lesiva della necessaria tutela che deve essere garantita agli istituti di vigilanza privata regolari, con personale qualificato, ben equipaggiato e addestrato, con turni di lavoro sostenibili, nel rispetto delle leggi vigenti in





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materia, ai sensi delle quali le guardie particolari giurate possono prestare il proprio servizio per la tutela di impianti produttivi privati, banche, laboratori scientifici, università e sedi di enti pubblici.
      Gli istituti di vigilanza privata sono una parte importante dell'organizzazione della sicurezza che si deve consolidare e qualificare. Sulla base di queste considerazioni si ritiene utile presentare questa proposta di legge, al fine di predisporre il riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate. A tale fine l'articolo 1 prevede che gli stessi istituti agiscano come organismi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato.
      Si prevede altresì, all'articolo 2, la soppressione dei consorzi e delle organizzazioni in proprio dei servizi di vigilanza, collocando coloro che ne fanno parte all'interno degli istituti propriamente detti e che come tali agiscono sulla base di ordinanze prefettizie.
      Tra i compiti degli istituti si evidenziano, all'articolo 3, due nuove attribuzioni: la tutela della persona e l'assolvimento di servizi d'ordine, sulla base di una richiesta formulata da enti e da soggetti allo scopo precisati.
      Sono altresì indicati, all'articolo 4, i requisiti dei soggetti addetti alla vigilanza per ciò che concerne la verifica dell'idoneità psico-fisica e le competenze necessarie dei candidati alla nomina di guardia particolare giurata.
      Gli articoli 5 e 6 indicano la dotazione, l'uniforme, i gradi e le attribuzioni gerarchiche dei soggetti inquadrati all'interno degli istituti; mentre l'articolo 7 disciplina l'attività formativa e di selezione cui sono tenuti i medesimi soggetti, al fine di rendere noti i requisiti richiesti a coloro che aspirano all'esercizio della professione.
      L'articolo 8 istituisce il tesserino di riconoscimento delle guardie particolari giurate.
      Non minore attenzione è stata riservata, all'articolo 9, alle guardie particolari giurate in stato di disoccupazione, i cui nominativi devono risultare dagli elenchi istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e ai quali gli istituti devono attingere in caso di nuove assunzioni. L'articolo 10 stabilisce che i rapporti di lavoro degli istituti sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata, che fissa anche i criteri per il lavoro straordinario e i turni di riposo. L'articolo 11 demanda ai sottufficiali e agli ufficiali della Polizia di Stato il controllo delle guardie particolari giurate e stabilisce norme specifiche in relazione all'eventuale revoca dei tesserini di riconoscimento. L'articolo 12, infine, fissa i criteri per il rilascio delle licenze relative all'esercizio dell'attività degli istituti.





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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento della professione di guardia particolare giurata).

      1. Le guardie particolari giurate che prestano il loro servizio negli istituti di vigilanza privata durante l'espletamento delle loro funzioni agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato e sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.






Art. 2.
(Norma transitoria).

      1. I consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi di vigilanza e di investigazione privata armata disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soppressi.
      2. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e le guardie particolari giurate ad essi appartenenti sono collocate in servizio, per mezzo di ordinanze prefettizie, presso gli istituti di vigilanza privata.





Art. 3.
(Compiti).

      1. Le guardie particolari giurate, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti in materia, svolgono i seguenti compiti:
          a) servizi di tutela della persona;
          b) servizi d'ordine, su richiesta delle regioni, province e comuni, di enti e organismi pubblici e privati nonché di soggetti privati.




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Art. 4.
(Accertamento dei requisiti).

      1. Ai fini della nomina a guardia particolare giurata, disposta con decreto del Ministro dell'interno, gli istituti di vigilanza privata, tramite le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, sono tenuti ad accertare il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali degli aspiranti, nonché a verificare il conseguimento dell'idoneità degli stessi nelle prove di addestramento eseguite presso il poligono di tiro a segno nazionale.
      2. Le graduatorie degli aspiranti, redatte ai sensi del comma 1, sono trasmesse al Ministro dell'interno ai fini dell'adozione dei decreti di nomina di cui al medesimo comma.





Art. 5.
(Dotazione e uniforme).

      1. Le guardie particolari giurate sono abilitate a usare segnali acustici e luminosi e palette, purché diversi da quelli in uso presso la Polizia di Stato ed esclusivamente in situazioni di emergenza.
      2. L'uniforme delle guardie particolari giurate è unica per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nel territorio nazionale, fatta salva la diversità delle mostrine e dei fregi. L'uniforme è di colore blu.
      3. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata e i lampeggianti installati sugli stessi sono di colore blu, al pari dell'uniforme, e devono recare sulle fiancate la dicitura «guardia giurata» e i relativi fregi di riconoscimento.





Art. 6.
(Gradi).

      1. Gli istituti di vigilanza privata adottano i seguenti gradi funzionali:
          a) sottufficiali:
              1) guardia scelta;




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              2) appuntato;
              3) brigadiere;
          b) ufficiali:
              1) tenente;
              2) capitano.
Art. 7.



(Selezione e attività formativa).

      1. Gli istituti di vigilanza privata provvedono alla selezione degli aspiranti alla qualifica di guardia particolare giurata mediante la predisposizione di apposite prove selettive relative ai requisiti psico-fisici e attitudinali. Nelle prove selettive è prevista in particolare una prova di tiro, da tenere presso il poligono di tiro a segno nazionale utilizzando le armi in dotazione agli istituti.
      2. Gli istituti di vigilanza privata provvedono, altresì, alla formazione e all'aggiornamento delle guardie particolari giurate mediante:
          a) la diffusione di manuali recanti nozioni generali di diritto penale nonché delle norme in materia di ordine pubblico;
          b) la realizzazione di appositi corsi di addestramento presso il poligono di tiro a segno nazionale, da tenere almeno due volte all'anno;
          c) l'organizzazione periodica di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, tenuto conto dello sviluppo tecnico nel settore dei presìdi per la sicurezza pubblica nonché del mutamento della situazione relativa all'ordine pubblico determinato da nuovi fattori di rischio e di pericolo.





Art. 8.
(Tesserino di riconoscimento).

      1. Le guardie particolari giurate sono dotate di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto competente per territorio, recante una fotografia in uniforme,



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nonché l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, ovvero, se diverso, di domicilio, e numero di matricola.
      2. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo ogni cinque anni, previa verifica del mantenimento dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente in materia.





Art. 9.
(Elenco).

      1. Presso le prefetture - uffici territoriali del Governo è istituito l'elenco delle guardie particolari giurate in cerca di occupazione.
      2. Le guardie particolari giurate possono iscriversi a un massimo di tre elenchi istituiti ai sensi del comma 1.
      3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti, in caso di nuove assunzioni, ad attingere dalle graduatorie degli elenchi di cui al presente articolo.





Art. 10.
(Disciplina del lavoro).

      1. Gli istituti di vigilanza privata sono sottoposti alla disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata.
      2. Ai fini della predisposizione dell'orario di lavoro deve essere previsto un numero massimo di ore di straordinario, oltre il quale è fatto assoluto divieto di prestare servizio. È altresì vietato rinunciare ai turni di riposo, fatta salva la possibilità di usufruirne in date diverse da quelle stabilite, purché rientranti nell'arco dello stesso mese.






Art. 11.
(Controllo e revoca).

      1. I sottufficiali e gli ufficiali della Polizia di Stato sono incaricati del controllo sull'operato delle guardie particolari giurate.




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      2. In caso di revoca del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8, i questori ordinano che le armi detenute per motivi di servizio e per difesa personale, insieme al distintivo, siano consegnati presso le questure. In caso di inadempienza, i questori ne dispongono il sequestro.





Art. 12.
(Criteri di rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività).

      1. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata è rilasciata prevedendo la presenza di un istituto per un ambito territoriale con un minimo di 100.000 abitanti, mediante indizione di un concorso pubblico espletato da una commissione speciale. La commissione è composta dal prefetto della provincia, in qualità di presidente, dal questore, da un rappresentante della provincia e da un rappresentante della regione nominati dai rispettivi consigli, nonché da un rappresentante del comune ovvero dei comuni competenti per territorio

martedì 11 gennaio 2011

GUARDIA GIURATA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO

                 

  
Con il decreto legge 8 aprile 2008 anche la Guardia Particolare Giurata, che lavora alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato, è diventata un "incaricato di pubblico servizio" [1].
« Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. »

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza all'art. 138, punto 3)

Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo.

L'incaricato di pubblico servizio è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del codice penale:

* Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale

« Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. »


* Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale

« Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. »



*Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessita’


Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge,
cagiona una interruzione o turba la regolarita’ di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessita’, e’ punito con la
reclusione fino a un anno.
I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno
a cinque anni.


RINNOVO C.C.N.L. SCADUTO DA 24 MESI

A 24 mesi dalla scadenza del contratto della Vigilanza Privata, le Guardie Particolari Giurate sono ancora in attesa del rinnovo del C.C.N.L.. Dopo lo sciopero dell’8 ottobre e l’incontro del 28 presso il Ministero del Lavoro, non si è ancora risolto nulla, forse il 14 gennaio ci sarà un incontro decisivo per il negoziato del quale daremo informazione.
Questa crisi che nasce da una errata gestione sulla contrattualistica (La contrattualistica è quella parte del diritto civile che si occupa del diritto delle obbligazioni e contratti), la stiamo pagando tutti, di sicuro quelli che portano a casa lo stipendio da GpG, l'insoddisfazione dei lavoratori si ripercuote sulle OO.SS. Di base (Rsa e segreterie Provinciali e Regionali) che non hanno potere decisionale ed organizzativo per ulteriori proteste, come invece chiedono i lavoratori, il settore rischia di dequalificarsi e diminuiscono i diritti acquisiti nel tempo, le Aziende stanno approfittando del momento per portare avanti esclusivamente le loro richieste, finalizzate al proprio tornaconto e far pagare la crisi solo ai lavoratori, stiamo perdendo sempre di più il potere di acquisto dei nostri salari, avvicinandoci all' indebitamento ed alla povertà, si evince maggiormente la diminuzione della “classe media” che volge sempre più verso la “classe povera”, mentre la “classe ricca” resta sempre al suo posto, riconosciamo che non siamo ancora entrati nel merito del dibattimento sulle richieste dei lavoratori, ma è proprio in questo momento che ci serve l'appoggio ed il consenso di tutte le GpG, oltre un'ulteriore fiducia, che può portarci serenamente alla decisione di azioni incisive.
Gianni Festa

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