SICUREZZA CIVILE COMO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI
SEGRETERIA NAZIONALE

giovedì 20 dicembre 2012

Buon Natale e Felice Anno Nuovo



Molto volentieri formulo a nome di tutti i Dirigenti e  gli iscritti alla UGL Sicurezza Civile i migliori auguri di buone feste a tutte le Guardie P. Giurate. Pur nella consapevolezza che il 2012 per tutti noi operatori della sicurezza, è stato un anno molto difficile. Nonostante la quasi certezza che il peggio deve ancora venire, non voglio mancare di appellarmi all'innato senso di sopravvivenza che caratterizza la specie umana. E in ciò anche vedere il mondo a colori , non solo in tonalità di grigi, può contribuire a recuperare un ottimismo di cui si è persa traccia. Alle colleghe, ai colleghi, a quanti capitino da queste parti (in questo blog, intendo) consegno il sincero auspicio che pace, salute e serenità possano albergare perennemente nelle vostre case e nelle vostre famiglie. Per una volta,  non ho voluto  parlare di Trasorto Valori, di morte, di dignità , di diritti di supplizio e tortura. Si dice che a Natale dobbiamo essere tutti più buoni. Mi sforzo di esserlo,  ed estendo gli auguri anche a Tutti i nostri Titolari !!Di sicuro un pensiero speciale e molto particolare va ai colleghi e alle colleghe che trascorreranno queste ore per garantire il servizio. A loro il nostro affetto, la nostra gratitudine ed il nostro sincero ringraziamento.

Marangio Domenico



domenica 21 ottobre 2012



REGOLAMENTO GPG 2012 ALLEGATO D




docs.google.com/file/d/0BzVtH9ktFaE1T3BFd2FTcHhSRVU/edit

venerdì 19 ottobre 2012

IL Signor GPG "Bisognerebbe"









 


Il signor GPG “Bisognerebbe” si lamenta , a ragione.
 
 Il signor GPG Bisognerebbe non ne può più di avere un salario che è del tutto insufficiente, non adeguato al lavoro che svolge e che soprattutto non gli consente di vivere decentemente e talvolta neanche di arrivare a fine mese.







Il signor GPG Bisognerebbe non vuole che la sua azienda chiuda, che il suo lavoro venga dato alla fiduciaria,non vuole che l'azienda gli proponga di diventare un disarmato, che il suo lavoro senza tutele diventi sempre più  a rischio, che gli scippino la pensione, che la malattia diventi un business, che il suo salario reale diminuisca ad ogni rinnovo contrattuale, che i giovani, magari i suoi figli, a cui offrono ormai solo lavori precari, non abbiano un futuro.







E dice, spesso e volentieri la GPG Bisognerebbe“Bisognerebbe fare qualcosa perché tutto questo non avvenga”.
Poi pero’, nella sua pratica quotidiana, per “quieto vivere”, per fare “carriera”, per non contrariare il suo capo o il suo dirigente(quando non è lui, come talvolta capita, il capo o il dirigente), perché gli pagano gli straordinari, o molto più semplicemente perché è alla ricerca di “gratificazione”, per sentirsi “considerato”, oppure perché comunque ci sono “gli abbonati”,”le malattie”, “le zone, le postazioni scoperte”, il “collega che ha bisogno” ecc…, finisce per tappare lui buona parte dei buchi che farebbero saltare il sistema ed entra in contraddizione palese con tutti i suoi “bisognerebbe”.
Cosi’ ,ad esempio, di fronte all'ultimo  sciopero unitario del sindacato del 08 ottobre 2010 per il rinnovo del contratto nazionale, che ha avuto come obiettivi tutti i suoi bisognerebbe, biascica il suo “Certo bisognerebbe fare questo sciopero ma…. tanto la maggioranza non lo farà…per cui non lo faccio neanche io!” e si sente a posto con la sua coscienza (spirituale o di classe a secondo della formazione che ha avuto).Poi magari, tempo dopo, dopo che bofonchia ormai da anni “i sindacati non ci tutelano più, sono più attenti ai problemi della controparte e ai loro interessi personali che ai lavoratori….....bisognerebbe non pagargli più la tessera!
Questi sindacalisti bisognerebbe mandarli a c....e..ecc.” Adesso che la situazione comincia ad essere pesante per tutti magari farà il prossimo sciopericchio (articolato e non per tutto il giorno per non fare male alla controparte)”. Ovviamente Bisognerebbe non farlo…ma la maggioranza lo farà...per cui non posso non farlo proprio io!” E cosi’ legittimerà, per l’ennesima volta, quelli che critica tutti i giorni.
 


Il signor GPG Bisognerebbe è uno che vorrebbe che qualcun altro realizzasse per lui i suoi “bisognerebbe”.
 







Insomma, questa società fa schifo, bisognerebbe cambiarla ma…”tengo famiglia”, devo pur vivere, non voglio compromettere la mia carriera, perché mi devo esporre proprio io, ecc…Per cui, ci tedia ogni giorno con i suoi bisognerebbe , si dichiara democratico... ma a parte quando parla, quando si tratta di agire preferisce starsene tranquillo nel gregge, per non mettere in discussione i suoi “privilegi” veri o presunti, o fare il capogregge per conto di quelli che critica giornalmente. Del resto non può contrariare,proprio lui, la Direzione, i suoi dirigenti, il suo capo del personale …che - sia detto per inciso - “Sono incapaci e andrebbero rimossi anzi, già che ne parliamo qualcuno lo faccia al più presto” ma lui , insomma, con loro ci deve convivere tutti i giorni, così come con i suoi colleghi “pecoroni” che – loro si – non si danno mai una smossa e subiscono tutto!!!

PER FARLA BREVE,


Il signor GPG Bisognerebbe vorrebbe che qualcun' altro facesse le cose per lui, mentre lui “fa bella figura” e copre,con il suo lavoro, i buchi più appariscenti provocati dalle scelte che “Bisognerebbe annullare o cambiare!”

Il signor GPG Bisognerebbe vuole sempre la botte piena e la moglie ubriaca.
Il Signor GPG Bisognerebbe dovrebbe decidersi. O sta con lo stato di cose esistenti o si muove per cambiarle. O diventa il  signor Bisogna o resta il signor “Tutto sommato va bene così”.







Anche perché, personalmente, comincio a pensare che il.......

Signor GPG Bisognerebbe, bisognerebbe prenderlo (metaforicamente) a calci nel culo ogni volta che si lamenta, non fosse altro per non trovarsi iscritti d’ufficio nel club dei signori Bisognerebbe.








Sarà anche poco elegante e politicamente scorretto e non servirà a fargli cambiare idea perché è talmente abituato a prendere e a dare calci e a ingoiar o far ingoiare rospi tutti i giorni che non se ne accorgerebbe nemmeno o magari si limiterebbe a dire che “Non bisognerebbe dare calci…”, ma servirebbe a me , per togliermi una gran bella soddisfazione!
Penso proprio che la prossima volta che incontrerò un
signor GPG Bisognerebbe non mi negherò di certo questo immenso piacere............
Enrico Torboli


venerdì 28 settembre 2012

SICUREZZA: ACCORDO MIN. DIFESA/ASSIV SU MILITARI CONGEDATI PER POSSIBILE IMPIEGO COME GUARDIE GIURATE







ANSA - ROMA, 25 SET - I giovani volontari congedati dall' Esercito potranno essere impiegati come guardie giurate: e' quanto prevede la convenzione per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, firmata dal Ministero della Difesa e dall'Assiv, l'associazione delle imprese di vigilanza aderente a Confindustria. Compito dell'Assiv, informa una nota, sara' quello di informare le imprese di vigilanza dell'esistenza del progetto 'Sbocchi occupazionali' del Ministero della Difesa, e a sensibilizzarle perche' presentino eventuali offerte e opportunita' di lavoro, oltre a far partecipare i volontari congedati a corsi di formazione e stage organizzati dalle stesse imprese. Nello specifico dell'attivita' antipirateria, la convenzione impegna l'Assiv a invitare le aziende associate che prevedono di assumere guardie giurate da impiegare a bordo delle navi, a rivolgersi prioritariamente ai Comandi Militari dell'Esercito o all'apposito Ufficio generale del Ministero per ottenere l'elenco dei possibili candidati. I Comandi Militari segnaleranno, a loro volta, i profili professionali disponibili per il servizio antipirateria e attesteranno la pregressa partecipazione a missioni internazionali dei militari segnalati. Un comitato tecnico paritetico avra' poi il compito di monitorare e valutare i risultati della collaborazione avviata con la convenzione. Attualmente, in Italia (dati 2011 dell'osservatorio Assiv sulla sicurezza sussidiaria e complementare) sono operative 993 imprese di vigilanza privata. Le guardie giurate sono 53.638, di cui 3.112 donne. Circa il 37% delle guardie giurate ha un'eta' tra i 35 e i 44 anni. Riguardo la provenienza geografica, piu' della meta' delle guardie giurate risultano nate in una regione del sud Italia. ANSA 25-SET-12 13:30.

sabato 15 settembre 2012

DA GUARDIA GIURATA A GUARDIA GIURATA


Amica.Fratello,e Collega,ti scrivo queste poche righe per farti, e farmi comprendere il senso del tuo silenzio che sta ancora di più,e più di tutti UCCIDENDO questa nostra stupenda categoria,continuando ad ignorarla ed a non sentire le sue grida di dolore,a causa dei morti che si stanno moltiplicando e dei figli che stanno alimentando odio verso un sistema che li ha abbandonati...
Perchè hai così timore di prendere per mano la tua vita da Guardia Giurata,servitore nell'ombra dello Stato e dei Cittadini italiani e non solo,per paura di perdere qualcosa che Non hai??
Perchè ti ostini a non vedere che il sistema ti sta abbattendo e che tu non fai nulla per fermare questo scempio,che conta 35000 persone e circa 25.000 famiglie,pronte ad un collasso certo della categoria e struttura economica che non hai più oramai da tempo,,con i tuoi 1200 euro al mese di stipendio,che spesso tarda ad arrivare grazie ad una parola:CRISI, che usano le aziende quando si vogliono giustificare per i loro ERRORI???
Perché non vuoi uscire da quella morsa che impone il lechinaggio,servilismo e sopratutto l'essere TRADITORI dei tuoi stessi fratelli che hanno fatto il tuo stesso giuramento innanzi allo Stato e alle sue leggi,e cosa maggiore,e che sono persone che vivono le tue stesse condizioni lavorative e familiari,ma tu forse sei troppo attaccato al tuo giorno di permesso,oppure alla tua postazione un po più comoda delle altre,ma pur sempre stessa MERDA come la chiamiamo Noi...
Nel tempo fammi capire cosa ti ha reso,così cinico ed insofferente alle migliaia di grida dei tuoi fratelli che vorrebbero unirsi ma forse stanchi da troppi profeti falsi o da varie proposte mai portate avanti,pensano che sia meglio stare a guardare invece di lottare per i propri diritti e posso solo dirti dal mio canto Caro mio Fratello Gpg,che quando una categoria ha smesso di lottare può definirsi solo in un modo e cioé :MORTA...
Adesso finendo questa mia riflessione e cerando ASSIEME A TE una risposta valida,voglio farti solo un ultima domanda: TU COSA TI RITIENI MORTO OPPURE VIVO???
Quando saprai darti questa risposta,allora avrai capito cosa voglio spiegarti e condividere con Te in queste poche righe...

R.PAU.

sabato 25 agosto 2012

Un giorno un uomo si rivolse a un vecchio saggio chiedendogli:" io tanto ho cercato risposta a una domanda che ogni giorno mi sovviene alla mente, sai dirmi tu qual'è? Io cerco la felicità e tanti mi dicono cosa devo fare, come devo comportarmi, dove devo andare, cosa non devo fare,ma io non capisco cosa c'entrino tutte queste cose con la felicità. Cosa devo fare dunque per essere felice?".


Il vecchio saggio, dopo aver profondamente sospirato, cosi iniziò:


Vedi, troppo spesso gli uomini confondono la felicità con ciò che non ne è neppure una parvenza e scambiano l' essere soddisfatti di qualcosa con la felicità, ma la vera felicità inizia da una assenza e da un grande desiderio.Ti racconterò allora cosa è la felicità, cosi che tu la sappia cercare e riconoscere nel tuo cammino.

La felicità è il bisogno di un grande cuore, che sappia colmare con il suo amore la distanza tra il nostro desiderio di felicità e la sua realizzazione,


la felicità è uno sguardo che sappia penetrare la dove nascono i nostri pensieri, cosi che quello sguardo, come una dolce mano, li possa cogliere e condurre la dove troveranno la loro risposta,

la felicità è uno sguardo che sappia incontrare i nostri occhi, per poterci rispecchiare nella felicità dell' altro

la felicità è avere qualcuno da amare, che prima di noi abbia amato i nostri desideri,


la felicità è essere lontani , senza essere distanti,


la felicità è un passo di cui riconosciamo il suono ed è il trepidare del cuore che lo attende.


la felicità è una carezza che sfiora il volto di chi ami senza toccarlo,


la felicità è il silenzio colmo dell' attesa della voce amata,


la felicità è il rispetto che ci fà guardare chi amiamo come al nostro più prezioso tesoro,


la felicità è la cura con cui sosteniamo le sue fatiche più ancora delle nostre,


la felicità è avere un segreto, nascosto nel cuore di chi amiamo,


la felicità è nascosta dalla sua evidenza, perchè sà che il suo splendore sta nel pudore con cui si manifesta,


la felicità è un "Tu", nascosto in un "Noi" che lo contiene.


La felicità sono io e sei tu.



Ognuno puo' trarre la sua morale, ma forse spesso cerchiamo una felicita' che e' gia' vicino a noi e non sappiamo apprezzarla

sabato 21 luglio 2012

UGL SICUREZZA CIVILE COMO: SICURITALIA: Marangio Domenico eletto RLS

UGL SICUREZZA CIVILE COMO: SICURITALIA: Marangio Domenico eletto RLS: Compiti RLS (Rappresentante Sicurezza Lavoratori)   Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi dell’art. 50, parte...

SICURITALIA: Marangio Domenico eletto RLS

Compiti RLS (Rappresentante Sicurezza Lavoratori)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi dell’art. 50, parte della Sez. VII del Testo Unico sulla Sicurezza così come indicato dal d.lgs. 81/08, ricopre le seguenti mansioni:
  • Accesso a tutti i luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • Deve essere consultato in merito alla valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi in azienda ;
  • Deve essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, nonché sulle attività di prevenzione antincendio, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e medico competente;
  • Deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
  • Visiona le informazioni e documentazione aziendali inerenti alla valutazione dei rischi nonché verifica delle misure di prevenzione di tali rischi.
  • Riceve informazioni in merito agli interventi effettuati dai servizi di vigilanza e formula osservazioni in merito;
  • Promuove l’individuazione e l’attuazione di misure preventive idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • Partecipa alla riunione periodica, che di norma si tiene una volta all’anno anno, indetta dal datore di lavoro sui temi della valutazione dei rischi lavorativi, della sorveglianza sanitaria, dei dispositivi di protezione individuale e della formazione e informazione su sicurezza e prevenzione di lavoratori, dirigenti e preposti;
  • Riferisce al responsabile aziendale in merito ai rischi riscontranti nell’ambito della sua attività;
  • Propone interventi in merito alle attività di prevenzione;
  • In caso di controversie , può rivolgersi alle autorità competenti in merito a negligenze e inefficienze sul tema della prevenzione adottati dal responsabile aziendale

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art.37 del presente decreto al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs 81/08 .

sabato 14 luglio 2012

AUGURI AL NUOVO SEGRETARIO E UN RINGRAZIAMENTO A QUELLO USCENTE

AUGURI AL NUOVO SEGRETARIO E UN RINGRAZIAMENTO A QUELLO USCENTE

Caro Salvatore, dopo una più che trentennale esperienza, hai rassegnato le dimissioni dalla carica di Segretario Nazionale UGL Sicurezza Civile avendo raggiunto i limiti di età............. E' difficile ringraziarti per tutto ciò che hai fatto in questi anni per la nostra federazione, come difficile è anche solo ricordare le tante s...celte che, da protagonista, ti hanno visto partecipare ai processi di crescita della nostra categoria " GUARDIE GIURATE ". In sintesi, credo si possa affermare che il livello di sviluppo e di equilibrio del Sindacato, che tanti, dall'esterno ci invidiano, si debba anche a te.

La tua disponibilità e la cura con la quale hai sempre messo a disposizione dei colleghi le tue competenze, la stessa "ruvidezza" nei rapporti che, da buon Siciliano ti contraddistingue, sono stati il segno lasciato da un uomo che, oltre che grande sindacalista, si è dimostrato anche grande amico e punto di riferimento per tutti noi colleghi. E che, lo so bene, resta una risorsa di valore assoluto alla quale l'UGL, anche nel prossimo futuro, sa di potersi rivolgere per continuare a crescere. Grazie Salvatore.

"E' noto a tutti come Enrico Doddi sia stato importante nelle scelte che, nel recente passato, hanno garantito all'UGL Sicurezza Civile uno sviluppo qualitativo ed un equilibrio che tanti ci invidiano. Sai bene come lo stesso compito ti sarà affidato anche in futuro, pur se nell'ambito di un momento difficile sia per le istituzioni le Aziende e per noi colleghi, che imporrà una capacità strategica di alto profilo ed una condivisione ampia con tutte le Segreterie Provinciali.

So bene, però, come la competenza e la passione che ti accompagnano da sempre sia nelle tue esperienze personali che in quelle legate allo sviluppo del sindacato, ti saranno di supporto. Colgo l'occasione per riaffermarti in modo formale come la Segreteria di Como ed io stesso intendiamo vivere la tua nomina come una fase di crescita della nostra categoria, con uno spirito di collaborazione che, nel recente passato, ha consentito all'UGL Sicurezza civile di crescere, rendendoci orgogliosi di appartenere a questa Organizzazione Sindcale.
Enrico Torboli

ENRICO DODDI Nuovo Segretario Nazionale UGL Sicurezza Civile

La Segreteria di Como si congratula ed augura un buon lavoro al nuovo Segretario Nazionale Enrico Doddi. Siamo convinti che la nostra Organizzazione Sindacale abbia grandi potenzialità e che noi tutti possiamo e dobbiamo compiere un salto di qualità per arrivare ai livelli che meritiamo.
Siamo una nuova realtà e ci siamo accorti di quanto sia difficile poter lavorare, portare avanti un progetto, ...ma soprattutto mantenere le promesse trasformando le parole in fatti concreti.
Impegno, costanza, dedizione, entusiasmo, collaborazione, ma soprattutto passione, sono stati gli elementi che ci hanno permesso di raggiungere importanti traguardi, oltre ogni aspettativa.
Anche a Te auguriamo la piena realizzazione dei tuoi progetti e dei tuoi programmi per il bene della nostra Organizzazione Sindacale.
La Segreteria Provinciale di Como sarà sempre a Tua disposizione per collaborare a qualunque attività, manifestazione, evento, che possa far crescere la nostra categoria.

Un caloroso saluto e ringraziamento al Segretario Nazionale uscente Salvatore Licciardi per tutto quello che ci ha insegnato in tutti questi anni di militanza,grazie.
Domenico Marangio
 

mercoledì 13 giugno 2012

Detassazione 2012: pubblicato il decreto attuattivo


Con il DPCM 23 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, viene data attuazione all’applicazione dell’imposta sostitutiva del10% per l’anno 2012, sulle somme derivanti da incremento della produttività, efficienza organizzativa o altra somma valutata positivamente dall’azienda, solamente se in forza di contrattazione collettiva di secondo livello.

Con il Decreto in esame, vengono fissati i requisiti reddituali e in particolare,
  • l’imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva per l’anno 2012 sarà pari a 2.500,00 euro, mentre
  • il reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011, dovrà essere stato pari ad un importo massimo di 30.000,00 euro.


Il testo
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto in particolare l’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 che, in materia di contrattazione aziendale, ha stabilito che per l’anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita’, qualita’, redditivita’, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita’ aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori;Visto il medesimo articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 con il quale e’ stato previsto che la determinazione del sostegno fiscale e’ disposta dal Governo nel rispetto delle risorse stanziate con la legge di stabilita’;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2012);
Visto in particolare l’articolo 33, comma 12, della predetta legge n. 183 del 2011, con il quale, in attuazione dell’articolo 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro, previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
Visto il medesimo comma 12 del citato articolo 33 della legge n. 183 del 2011, il quale dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto a stabilire, nel rispetto del limite di 835 milioni per il 2012 e 263 milioni per l’anno 2013, l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008, nonche’ il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo’ usufruire della predetta tassazione sostitutiva;
Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’, ha stabilito, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso quello del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese nell’ambito delle materie indicate nel comma 2 del medesimo articolo 8;
Visto l’articolo 22, comma 6, della citata legge n. 183 del 2011, con il quale e’ stabilito che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori di cui all’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche alle intese di cui all’articolo 8, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, e’ riconosciuta in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti
Visto l’articolo 2 del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, concernente misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro;
Visto l’articolo 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2011 le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2011, n. 269, recante nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;Decreta:
Art. 1
Limiti di applicabilita’ della detassazione del salario di produttivita’
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2012
Il Presidente: Monti

giovedì 17 maggio 2012

LEGGE 20 MAGGIO 1970 N° 300

             UGL SICUREZZA CIVILE COMO










LEGGE 20 MAGGIO 1970 N° 300

(Gazzetta Ufficiale n° 131 del 27/05/1970)

Norme sulla tutela della libertà dei Lavoratori,
della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE

ART. 1 -- Libertà di opinione. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate. Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza. i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.- Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo. Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari. Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. E fatto divieto al datore di lavoro, al fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

ART. 12. - Istituti di patronato. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore. L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II
DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori. È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo. È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III
DELL'A TTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
ART. 20. - Assemblea. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni -- che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi -- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART. 21. - Referendum. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. I 9, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. - Permessi retribuiti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. - Permessi non retribuiti. I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto di affissione. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26. - Contributi sindacali. I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento. La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera. A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti. Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali. Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
 

mercoledì 16 maggio 2012

IL POTERE SANZIONATORIO DEL PREFETTO E DEL QUESTORE



LE IPOTESI DI REATO






E' giunto il momento di occuparsi delle sanzioni amministrative e penali che possono essere adottate nei confronti della guardia giurata.

Come abbiamo messo in evidenza nel precedente paragrafo, la competenza ad adottare atti che incidono sul titolo di polizia ex art. 138 T.U.L.P.S. è demandata in via esclusiva al Prefetto.

Quali sono i provvedimenti restrittivi che il Prefetto può adottare o meglio, quali avvenimenti legittimano il Prefetto all'adozione di provvedimenti dai contenuti sanzionatori ?

In primo luogo è necessario ricordare che il verificarsi di fatti che comportino il venire meno dei requisiti soggettivi impone al Prefetto di revocare l'approvazione della nomina a guardia giurata.

(art. 10 T.U.L.P.S.).

L'approvazione della nomina a guardia giurata può essere revocata o perdere efficacia per un periodo di tempo anche in relazione ad altri comportamenti tenuti dal titolare di essa. Anche in questo caso assume rilievo l'abuso del titolo di polizia.

Seguendo l'insegnamento di un'autorevole dottrina, "l'abuso è il fatto contrastante con quel pubblico interesse che il Legislatore in via generale e l'Autorità specificamente hanno considerato, subordinando la concessione a determinate condizioni".

A questo concetto di aggiunga che il soggetto il quale non osservi le prescrizioni impostegli nel pubblico interesse ma che pretenda egualmente di continuare ad avvalersi della stessa autorizzazione, verrebbe a trovarsi in una posizione del tutto analoga a quella in cui si verrebbe a trovare colui che intenda trarre giovamento da un atto invalido in quanto contrario al pubblico interesse che la norma tutela.

Fatta questa premessa, si deve osservare che l'abuso del titolo non si identifica necessariamente con la condotta penalmente rilevante compiuta da una guardia giurata ed accertata con una sentenza passata in giudicato.

Sicuramente fatti di tale natura hanno un indubbio rilievo ai fini dell'accertamento di abusi del titolo, tuttavia il rigore del dettato dell'art.138 T.U.L.P.S. fa sì che la pronuncia di condanna rilevi sotto il profilo de numeri 4) e 5) del suddetto articolo, facendo venire meno i requisiti soggettivi.

In realtà, sembra che anche altri fattori possano concretare un abuso del titolo.

L'apertura di un procedimento penale per fatti legati al servizio qualora superi lo stadio delle indagini preliminari e comporti l'applicazione di misure restrittive della libertà personale ovvero se arrivi al rinvio a giudizio dell'interessato assume senza dubbio rilevanza.

In realtà, però, anche fatti che escono dall'alveo dell'illecito penale possono costituire un abuso del titolo. Ciò potrebbe verificarsi quando la guardia giurata effettui il proprio servizio negligentemente; in simili circostanze il Prefetto può adottare la sospensione o la revoca dell'approvazione del titolo di polizia.

La scelta della sanzione da applicare dovrà, inevitabilmente, tenere conto della gravità del fatto in modo che sia sempre salvaguardato il principio della proporzionalità e ragionevolezza immanente all'applicazione delle sanzioni nel nostro ordinamento.

Peraltro, è evidente che la guardia giurata potrebbe reiterare nel tempo comportamenti violativi che di per sé stessi giustificherebbero soltanto la sospensione.

Tuttavia, il regolare ripetersi di tali circostanze può far ritenere che l'agente sia persona non degna di fiducia e determinare legittimamente il Prefetto alla revoca del titolo di polizia.

D'altra parte, proporzionalità e ragionevolezza sono parametri di cui il Prefetto deve tenere conto anche nella determinazione della sospensione dell'atto di approvazione della nomina a guardia giurata.

E' evidente che tale sospensione dovrà avere efficacia limitata nel tempo: diversamente, essa equivarrebbe ad una revoca.

Come si è accennato nel paragrafo precedente, il potere di sospensione della qualifica di guardia giurata compete anche al Questore ai sensi dell'art.4 del R.D-L. n.1952/1935.

La potestà in argomento è, però, più ristretta e di una natura giuridica diversa rispetto al potere del Prefetto ex art. 10 T.U.L.P.S.



Le sospensioni adottate dal Prefetto costituiscono dei veri e propri atti sanzionatori. Quelle inflitte dal Questore, al contrario, concretano una misura di carattere cautelare adottata al fine di evitare che un soggetto resosi responsabile di violazioni del regolamento di servizio e, quindi dimostratosi non del tutto affidabile, continui ad operare.

Questo provvedimento viene dunque emanato in virtù di eventuali ulteriori sanzioni che il Prefetto può adottare in merito al titolo di polizia. D'altra parte, lo stesso art.4 del R.D.L. n.1952/1935 precisa che, a seguito della sospensione disposta dal Questore, il Prefetto possa stabilire la revoca della nomina a guardia giurata.

Da tale precetto ci sembra di poter ricavare che, dopo la misura adottata dal Questore, il Prefetto non possa infliggere un'ulteriore sospensione della licenza: infatti, la misura cautelare ha anche un contenuto afflittivo che la decisione del Prefetto ripeterebbe.

Dunque, la scelta che si apre al Prefetto è quella di revocare o meno l'approvazione della nomina a guardia giurata.

Dobbiamo ora occuparci delle figure di reato che possono realizzarsi con riferimento all'attività di guardia giurata.

Ci sembra di poter individuare i seguenti comportamenti a rilevanza penale:


a) ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI GUARDIA GIURATA

(artt. 138 e 140 T.U.L.P.S.)

Elemento oggettivo: la condotta penalmente rilevante consiste nello svolgimento delle mansioni di custodia e vigilanza del patrimonio altrui senza aver conseguito preventivamente l'approvazione della nomina a guardia giurata.

Incorre, però, in questa figura di reato anche la guardia giurata che esplichi le proprie mansioni al di fuori dell'ambito territoriale cui si riferisce il titolo di polizia rilasciato.

Elemento soggettivo: trattandosi di un reato contravvenzionale, perche esso sussista è sufficiente anche la semplice colpa.

Pena: la sanzione per questo reato è dettata dall'art.140 T.U.L.P.S. che commina la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a £400.000.


b) SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI GUARDIA GIURATA SENZA LA DIVISA O IL DISTINTIVO APPROVATO DAL PREFETTO

(art.254 R.D. n°635/1940 e 221 T.U.L.P.S.)

Elemento oggettivo:

la condotta di questo reato consiste nell'utilizzare da parte della guardia giurata di una divisa o di un distintivo non approvato dal Prefetto o comunque difforme da quello approvato.Del reato risponde a titolo di concorso anche il proprietario il titolare dell'Istituto di vigilanza che abbia indotto in qualche maniera la guardia giurata ad indossare un'uniforme o un segno distintivo non conforme.

Elemento soggettivo:

anche in questo caso si tratta di un reato contravvenzionale che quindi è punito sia a titolo di dolo che di colpa.




c) LO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI GUARDIA GIURATA IN DIFFORMITÀ' DELLE MODALITÀ' DI SERVIZIO APPROVATE DAL QUESTORE


(artt.4 e 6 del R.D.L. n. 1952/1935 e 17 del T.U.L.P.S.)

Elemento oggettivo:

risponde di questo reato la guardia giurata che disimpegna i servizi di vigilanza senza osservare le modalità di esecuzione fissati singolarmente per ciascuno di essi dal regolamento approvato dal Questore a mente degli artt.2 e 3 del R.D.L. n.1952/1935.

Si tratta di una norma penale in bianco in quanto il precetto acquista concretezza soltanto per mezzo del provvedimento disciplinare approvato dal Questore.

Elemento soggettivo:

si tratta come sempre di un reato contravvenzionale punito sia a titolo di dolo che di colpa.

Pena:

l'art.6 del R.D.L. n.1952/1935 stabilisce che alla fattispecie in argomento si applichi la sanzione descritta all'art.17 T.U.L.P.S. cioè l'arresto fino a tre mesi o, in alternativa, l'ammenda fino a £400.000.



d) DISTRAZIONE DAL SERVIZIO DELLA GUARDIA GIURATA

(artt.5 e ,6 R.D.L. n. 1952/1935 e 17 del T.U.L.P..S.)


Elemento oggettivo:

commette questo reato il soggetto che, avendo un potere di indirizzo e coordinamento sull'attività lavorativa, impartisca istruzioni e ordini la cui esecuzione si sostanzi nello svolgimento di mansioni di guardia giurata con modalità difformi da quelle approvate dal Questore

Elemento soggettivo:

anche in questo caso il reato è di natura contravvenzionale e quindi è punibile a titolo di colpa o dolo.

Pena:

la sanzione per questo reato è contenuta nell'art. 17 del T.U.L.P.S. che commia l'arresto fino a tre mesi, o, in alternativa l'ammenda fino a £ 400.

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