Le associazioni degli istituti di vigilanza privata ASSIV-CONFINDUSTRIA,LEGACOOP-S
1a)LIVELLO D'INGRESSO
si rende improcrastinabile prevedere nell'intesa di rinnovo una radicale riforma del sistema di classificazione del personale,superando gli attuali livelli VI° E V°.e stabilendo un unico livello d'ingresso per tutti i lavoratori assunti nel ruolo tecnico-operativo,con incremento proporzionale dei trattamenti salariali-complessivamente intesi.Lapermanenza in detto livello dovra avere una durata non inferiore a 54 mesi.per i primi 24 mesi di permanenza nel livello si dovra' prevedere un trattamento salariale complessivamente inteso d'importo che non superi l'80% di quello attualmente in essere per la guardia inquadrata al VI° livello,mentre per i periodi successivi l'incremento dei riferimenti salariali sara' quello riferito agli attuali V e VI° livello.con l'introduzione del nuovo livello non dovranno essere utili al fine della maturazione degli scatti i primi 24 mesi di permanenza in servizio.
1.b)CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE:
fermo quanto sopra,in materia di livello di ingresso,si rende altresi' indispensabile ridefinire l'attuale sistema di classificazione ormai obsoleto,individuando nuove e piu' coerenti definizioni delle attivita' svolte da parte delle gpg secondo quanto previsto nel documento gia' consegnato alle oo.ss che prevede la polifunzionalita' della gpg,ed è in linea anche con quanto previsto dal dm n.269.
1.c)FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA E ORARIO LAVORO
per quanto riguarda organizzazione ed orario lavoro l'attuale impianto normativo,puo' essere sostanzialmente mantenuto,a condizione che si prenda atto della necessita' improcrastinabile per il settore,di procedere ad una definizione chiara ed esigibile circa i seguenti temi:
1.d)RIPOSO GIORNALIERO:in ordine delle specifiche particolarita' del settore,s'impone la generalizzazione del riposo giornaliero di cui all'articolo 72 del vigente CCNL.
1.e)FLESSIBILITA';si rende necessario portare,per la generalita' della categoria a tre ore/giorno la flessibilita' oraria di cui l'articolo 78 del vig.CCNL.
1.f)NASTRO ORARIO:fermorestando il limite massimo procapite di garanzia per ogni lavoratore in ordine all'orario giornaliero,si dovra' prevedere all'interno di un nastro orario giornaliero di norma pari a 13 ore,la possibilita' di frazionare la prestazione giornaliera fino ad un massimo di TRE TURNI.
1.g)BANCA ORE:elevare su base nazionale a ore due l'attuale possibilita'.di prestazione in banca ore di cui all'articolo 81_1°comma del vig.CCNL.
1.h)STRAORDINARIO:diversa modulazione delle maggiorazioni attualmente in essere per lavoro straordinario in ragione delle tipologie di servizio;
1.i)MALATTIA;previsione della retribuzione a carico azienda della "CARENZA MALATTIA"in linea quanto gia' previsto in CCNL di comparti similari.
1.l)CAMBIO DI APPALTO:normativa sul cambio di appalto,come da documento gia' consegnato alle OO.SS.
2.ECONOMICO/VIGILANZA.
2.a)a titolo di aumento contrattuale complessivo per il periodo intercorrente fra la scadenza del CCNL,ed il suo rinnovo sara' erogato,in numero due soluzioni,(aprile 2012 e aprile 2013),l'importo una tantum lordo di euro 100,00(cento)
2.ba titolo di aumento contrattuale complessivo per il periodo 2012/2014 sara' erogato l'importo lordo a regime di euro 50.00 (cinquanta) al livello (da riparametrarsi per ciascun livello professionale) nelle seguenti tranches:
detto aumento è da intendersi comprensivo anche degli eventuali incrementi delle attuali indennita' connesse alle specifiche prestazioni richieste al solo persolnale ruolo tecnico operativo,non ricompreso,nell'istituendo livello d'ingresso.
euro...10.00 dal 1°luglio 2012,
euro.. 10.00 dal 1°luglio 2013.
euro...30.00 dal 1°luglio 2014
3.SERVIZI FIDUCIARI.
3.a)è auspicabile prevedere una regolazione collettiva esigibile e decisamente orientata alla regolarizzazzione collettiva esigibile e decisamente orientata alla regolarizzazzione dei rapporti di lavoro convenzionalmente ricompresi nella vasta area dei servizi fiduciari.
3.b)Nell'intesa di rinnovo del CCNL.dovra' prevedersi una sezione dedicata alle norme contrattuali per i dipendenti da imprese di servizi fiduciari,anche svolti in regime di convenzione con gli enti locali.
3.c)la predetta sezione dovra' contemplare trattamenti retributivi in linea con l'andamento complessivo del mercato di riferimento e,comunque,tesi a valorizzare la componenete salariale connessa ad obiettivi di produttivita',efficienza e redditivita'.
3.d)malattia,disciplina della carenza analoga a quella prevista per la vigilanza.
4.a)DECORRENZA E DURATA
GENNAIO 2012-31 DICEMBRE 2014.