Art. 76 SISTEMA 5+1
Ai soli fini contrattuali, il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.
In tal caso e soltanto quanto l’orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (5+1).
I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5+1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione.
I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.
Il sistema 5+1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti massimi previsti dal Contratto.
In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.
Fermo restando l’orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l’abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e dell’art. 84 (giorni 20).
Nel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante dall’applicazione del precedente comma, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.
Gli eventuali permessi non goduti nell’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all’art. 105 salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.
CHIARIMENTO A VERBALE
La concreta attuazione, anche parziale, di quanto previsto dal terzultimo comma del presente articolo presuppone, necessariamente una distribuzione dell’orario di lavoro incompatibile con l’attuazione del sistema 5+1 e, pertanto la settimana lavorativa si dovrà attuare mediante la concessione di un giorno di permesso abbinato ad un giorno di riposo, cinque giorni di lavoro.
Art. 77 - SISTEMA 6 + 1 + 1
Il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.
Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 71, la settimana lavorativa , ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.
Nel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non
poter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell’orario del presente articolo, potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81, cadere all’ottavo giorno purchè per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.
Nel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante dall’applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.
Art. 78- Flessibilità
Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell’intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di un’ora giornaliera.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all’orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio.
Il recupero di tale ora non lavorata dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di un’ora giornaliera.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l’attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così coma la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.
Poveri noi arriviamo a 12 ore al giorno
RispondiEliminasalve io volevo saper e io sono stato assunto con il 5+1 ma deu mei fa sono passato al 6+1+1 posso ritornare al 5+1
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