Il CONTROLLO DEL QUESTORE
Analogamente a quanto avviene per gli istituti di vigilanza, il controllo sull'attività operativa delle guardie giurate è demandato al Questore.
Identica è la "ratio " sottesa a questa scelta del Legislatore. Si tratta, infatti, di verificare che la guardia giurata metta in atto un'azione adeguata alla protezione del patrimonio e non si sottragga agli obblighi di sorveglianza che gli vengono attribuiti.
La disciplina di questa attività di controllo è regolata da una fonte esterna al Testo Unico delle Leggi di P. S. e, specificamente, dal R.D.L. 26/9/1935, n°.1952 convertito con la, legge 19/3/1936 n.508
L'art.1 di questo provvedimento chiarisce quale sia la ripartizione delle competenze tra Prefetto e Questore. Al Prefetto competono tutte le potestà autorizzatorie; al Questore spetta invece, la vigilanza sul servizio
Il Legislatore ha poi previsto (art.2) che tutti coloro che impiegano guardie giurate (sia i proprietari che si siano avvalsi della facoltà loro concessa all'art.133 T.U.L.P.S. sia gli istituti di vigilanza) devono sottoporre all'approvazione del Questore il regolamento di servizio delle guardie giurate.
In esso devono essere indicate le modalità con le quali ciascuna tipologia servizio viene svolta e cioè il numero di agenti che si intende impiegare per ogni tipo di prestazione, l'armamento utilizzato, l'equipaggiamento di difesa passiva (ad esempio giubbotti antiproiettile), sistemi di collegamento.
L'istante, inoltre, deve precisare a quali compiti viene preposta "la singola guardia" .
Il precetto di questa norma e assai rigoroso; infatti il riferimento così minuzioso al ruolo rivestito da ogni singola guardia nella struttura dell'impresa sembra rendere evidente che l'interessato debba indicare nominativamente a quali servizi intende assegnare ciascun dipendente
Se, infatti, bastasse indicare soltanto il numero delle persone impiegate in dato servizio, si dovrebbe ritenere assolutamente pleonastico il precetto normativo in questione non avendo un contenuto diverso dall'imporre l'indicazione delle modalità di esecuzione dei singoli servizi.
L'istanza per l'approvazione del regolamento di servizio comporta l'apertura di un procedimento amministrativo.
Anche in questo caso si rende necessario individuare quale sia il relativo regime.
Sembra che l'atto finale del provvedimento (cioè l'approvazione.del Questore) si ponga come un atto propedeutico all'esercizio di un'attività privata. Non ricorrendo alcuna delle cause di esclusione contemplate dall'art.19 della legge n.241/1990 e non essendo compresa nel novero dei procedimenti indicati nei D. D. P.P. R. R. n.407/1994 e 41 l'approvazione del Questore si deve ritenere soggetta al regime procedimentale descritto dal suddetto art.19 della legge n.241/1990.
Conseguentemente l'interessato, presentata l'istanza, potrà cominciare ad operare immediatamente attenendosi alle indicazioni formulate nella proposta di regolamento. Il Questore, entro lo " spatium deliberandi " di 60 giorni, dovrà decidere se approvare il regolamento di servizio ovvero rigettarne l'approvazione o ancora, secondo quanto disposto dall'art.3 del R.D.L.n. 1952/1935, approvare il regolamento modificandolo in alcune sue parti.
In questo caso, si tratta di una decisione che il Questore adotta d'imperio in seguito al processo valutativo introdotto dall'istanza dell'interessato
Non è, quindi, richiesto che, sulle modificazioni introdotte, venga sentito l'istante per mezzo della procedura ex art.7 della legge n.241/1990.
Una volta approvato il regolamento di servizio, la guardia giurata è obbligata al rispetto delle prescrizioni in esso contenute (art.4 R.D.L.n° 1952/1935).
L'inosservanza di tali norme è sanzionata, per effetto del combinato disposto del R.D.L n°1952/1935 e dell'art.17 T.U.L.P.S., con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda di £ 400 mila
Nel successivo paragrafo vedremo su un piano amministrativo come il Questore possa sospendere la guardia giurata.
Con la sanzione penale di cui si è detto sopra è altresì punito colui che distrae la guardia giurata dal servizio assegnatole secondo quanto previsto dalle modalità del regolamento di servizio approvato dal Questore.
L'art.7 del R.D.L. n.1952/1935 prevede che il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, emani con proprio decreto le norme di esecuzione dello stesso Regio Decreto Legge.
Conseguentemente, si deve ritenere che siano tuttora in vigore le norme ,regolamentari contenute nel R.D. 4 giugno 1914 n.563. Il contenuto di tale norma è però assai ridotto.
Infatti, se si scorre attentamente il R.D. n.563/1914 si può facilmente levare come la maggior parte delle norme siano state sostanzialmente prodotte nel Titolo IV del T.U.L.P.S. e nelle relative norme del R.D. .635/1940.
In conclusione di questa esposizione, ci sembra opportuno compiere una riflessione.
Tornando per un momento al tema trattato nel precedente paragrafo, ci sentiamo di poter dire che l'orientamento della giurisprudenza secondo cui alle guardie giurate compete la qualifica di agenti di P. G., trova origine nella necessità di sanzionare il comportamento omissivo dell'agente di fronte a possibili reati.
In realtà, questa esigenza è già soddisfatta proprio dalle norme del R.D. n.1952/1935: la corretta redazione del regolamento di servizio consente, infatti, di porre in capo alla guardia giurata il preciso dovere di intervento a protezione del bene, sanzionando penalmente la sua inosservanza.
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