Il Ministero della salute, con Decreto 26.2.2010 del (G.U. 19.3.2010, n.65), recante “Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sac”, introduce una rilevante novità relativamente alla gestione e circolazione delle certificazioni di malattia.
Dal 30 aprile 2010 sarà infatti attiva la procedura che consentirà l’invio delle certificazioni di malattia in via telematica.
Dal 30 aprile 2010 sarà infatti attiva la procedura che consentirà l’invio delle certificazioni di malattia in via telematica.
Il nuovo iter operativo prevede quanto segue:
· La redazione, da parte del medico curante, del certificato medico di malattia telematico e dell’attestato di malattia (per il datore di lavoro).
· All’atto della visita, il medico provvede all’invio telematico del certificato all’Inps attraverso il SAC (Sistema di accoglienza centrale, l’infrastruttura tecnologica gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze), che attribuisce alla pratica un numero di protocollo Inps (e restituisce conferma di accettazione dell’invio).
· Il medico consegna copia cartacea del certificato protocollato e di attestato di malattia al lavoratore.
· Salvo diversa indicazione, il lavoratore entro 2 giorni dal rilascio invia l’attestato di malattia al datore di lavoro (a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno), che può decidere di anticipare i tempi consultando l’attestazione di malattia messa a sua disposizione dall’Inps, attraverso accesso al sistema o a mezzo PEC.
Il lavoratore sarà dunque “sollevato” dall’onere di invio della documentazione all’Inps, ma non dall’obbligo di consegna della stessa al proprio datore di lavoro (salvo il caso in cui quest’ultimo non ne faccia richiesta direttamente all’Inps).
· La redazione, da parte del medico curante, del certificato medico di malattia telematico e dell’attestato di malattia (per il datore di lavoro).
· All’atto della visita, il medico provvede all’invio telematico del certificato all’Inps attraverso il SAC (Sistema di accoglienza centrale, l’infrastruttura tecnologica gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze), che attribuisce alla pratica un numero di protocollo Inps (e restituisce conferma di accettazione dell’invio).
· Il medico consegna copia cartacea del certificato protocollato e di attestato di malattia al lavoratore.
· Salvo diversa indicazione, il lavoratore entro 2 giorni dal rilascio invia l’attestato di malattia al datore di lavoro (a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno), che può decidere di anticipare i tempi consultando l’attestazione di malattia messa a sua disposizione dall’Inps, attraverso accesso al sistema o a mezzo PEC.
Il lavoratore sarà dunque “sollevato” dall’onere di invio della documentazione all’Inps, ma non dall’obbligo di consegna della stessa al proprio datore di lavoro (salvo il caso in cui quest’ultimo non ne faccia richiesta direttamente all’Inps).
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