LEGGE 20 MAGGIO 1970 N° 300
Norme sulla tutela della libertà dei Lavoratori, |
giovedì 17 maggio 2012
LEGGE 20 MAGGIO 1970 N° 300
UGL SICUREZZA CIVILE COMO
mercoledì 16 maggio 2012
IL POTERE SANZIONATORIO DEL PREFETTO E DEL QUESTORE
LE IPOTESI DI REATO
E' giunto il momento di occuparsi delle sanzioni amministrative e penali che possono essere adottate nei confronti della guardia giurata.
Come abbiamo messo in evidenza nel precedente paragrafo, la competenza ad adottare atti che incidono sul titolo di polizia ex art. 138 T.U.L.P.S. è demandata in via esclusiva al Prefetto.
Quali sono i provvedimenti restrittivi che il Prefetto può adottare o meglio, quali avvenimenti legittimano il Prefetto all'adozione di provvedimenti dai contenuti sanzionatori ?
In primo luogo è necessario ricordare che il verificarsi di fatti che comportino il venire meno dei requisiti soggettivi impone al Prefetto di revocare l'approvazione della nomina a guardia giurata.
(art. 10 T.U.L.P.S.).
L'approvazione della nomina a guardia giurata può essere revocata o perdere efficacia per un periodo di tempo anche in relazione ad altri comportamenti tenuti dal titolare di essa. Anche in questo caso assume rilievo l'abuso del titolo di polizia.
Seguendo l'insegnamento di un'autorevole dottrina, "l'abuso è il fatto contrastante con quel pubblico interesse che il Legislatore in via generale e l'Autorità specificamente hanno considerato, subordinando la concessione a determinate condizioni".
A questo concetto di aggiunga che il soggetto il quale non osservi le prescrizioni impostegli nel pubblico interesse ma che pretenda egualmente di continuare ad avvalersi della stessa autorizzazione, verrebbe a trovarsi in una posizione del tutto analoga a quella in cui si verrebbe a trovare colui che intenda trarre giovamento da un atto invalido in quanto contrario al pubblico interesse che la norma tutela.
Fatta questa premessa, si deve osservare che l'abuso del titolo non si identifica necessariamente con la condotta penalmente rilevante compiuta da una guardia giurata ed accertata con una sentenza passata in giudicato.
Sicuramente fatti di tale natura hanno un indubbio rilievo ai fini dell'accertamento di abusi del titolo, tuttavia il rigore del dettato dell'art.138 T.U.L.P.S. fa sì che la pronuncia di condanna rilevi sotto il profilo de numeri 4) e 5) del suddetto articolo, facendo venire meno i requisiti soggettivi.
In realtà, sembra che anche altri fattori possano concretare un abuso del titolo.
L'apertura di un procedimento penale per fatti legati al servizio qualora superi lo stadio delle indagini preliminari e comporti l'applicazione di misure restrittive della libertà personale ovvero se arrivi al rinvio a giudizio dell'interessato assume senza dubbio rilevanza.
In realtà, però, anche fatti che escono dall'alveo dell'illecito penale possono costituire un abuso del titolo. Ciò potrebbe verificarsi quando la guardia giurata effettui il proprio servizio negligentemente; in simili circostanze il Prefetto può adottare la sospensione o la revoca dell'approvazione del titolo di polizia.
La scelta della sanzione da applicare dovrà, inevitabilmente, tenere conto della gravità del fatto in modo che sia sempre salvaguardato il principio della proporzionalità e ragionevolezza immanente all'applicazione delle sanzioni nel nostro ordinamento.
Peraltro, è evidente che la guardia giurata potrebbe reiterare nel tempo comportamenti violativi che di per sé stessi giustificherebbero soltanto la sospensione.
Tuttavia, il regolare ripetersi di tali circostanze può far ritenere che l'agente sia persona non degna di fiducia e determinare legittimamente il Prefetto alla revoca del titolo di polizia.
D'altra parte, proporzionalità e ragionevolezza sono parametri di cui il Prefetto deve tenere conto anche nella determinazione della sospensione dell'atto di approvazione della nomina a guardia giurata.
E' evidente che tale sospensione dovrà avere efficacia limitata nel tempo: diversamente, essa equivarrebbe ad una revoca.
Come si è accennato nel paragrafo precedente, il potere di sospensione della qualifica di guardia giurata compete anche al Questore ai sensi dell'art.4 del R.D-L. n.1952/1935.
La potestà in argomento è, però, più ristretta e di una natura giuridica diversa rispetto al potere del Prefetto ex art. 10 T.U.L.P.S.
Le sospensioni adottate dal Prefetto costituiscono dei veri e propri atti sanzionatori. Quelle inflitte dal Questore, al contrario, concretano una misura di carattere cautelare adottata al fine di evitare che un soggetto resosi responsabile di violazioni del regolamento di servizio e, quindi dimostratosi non del tutto affidabile, continui ad operare.
Questo provvedimento viene dunque emanato in virtù di eventuali ulteriori sanzioni che il Prefetto può adottare in merito al titolo di polizia. D'altra parte, lo stesso art.4 del R.D.L. n.1952/1935 precisa che, a seguito della sospensione disposta dal Questore, il Prefetto possa stabilire la revoca della nomina a guardia giurata.
Da tale precetto ci sembra di poter ricavare che, dopo la misura adottata dal Questore, il Prefetto non possa infliggere un'ulteriore sospensione della licenza: infatti, la misura cautelare ha anche un contenuto afflittivo che la decisione del Prefetto ripeterebbe.
Dunque, la scelta che si apre al Prefetto è quella di revocare o meno l'approvazione della nomina a guardia giurata.
Dobbiamo ora occuparci delle figure di reato che possono realizzarsi con riferimento all'attività di guardia giurata.
Ci sembra di poter individuare i seguenti comportamenti a rilevanza penale:
a) ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI GUARDIA GIURATA
(artt. 138 e 140 T.U.L.P.S.)
Elemento oggettivo: la condotta penalmente rilevante consiste nello svolgimento delle mansioni di custodia e vigilanza del patrimonio altrui senza aver conseguito preventivamente l'approvazione della nomina a guardia giurata.
Incorre, però, in questa figura di reato anche la guardia giurata che esplichi le proprie mansioni al di fuori dell'ambito territoriale cui si riferisce il titolo di polizia rilasciato.
Elemento soggettivo: trattandosi di un reato contravvenzionale, perche esso sussista è sufficiente anche la semplice colpa.
Pena: la sanzione per questo reato è dettata dall'art.140 T.U.L.P.S. che commina la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a £400.000.
b) SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI GUARDIA GIURATA SENZA LA DIVISA O IL DISTINTIVO APPROVATO DAL PREFETTO
(art.254 R.D. n°635/1940 e 221 T.U.L.P.S.)
Elemento oggettivo:
la condotta di questo reato consiste nell'utilizzare da parte della guardia giurata di una divisa o di un distintivo non approvato dal Prefetto o comunque difforme da quello approvato.Del reato risponde a titolo di concorso anche il proprietario il titolare dell'Istituto di vigilanza che abbia indotto in qualche maniera la guardia giurata ad indossare un'uniforme o un segno distintivo non conforme.
Elemento soggettivo:
anche in questo caso si tratta di un reato contravvenzionale che quindi è punito sia a titolo di dolo che di colpa.
c) LO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI GUARDIA GIURATA IN DIFFORMITÀ' DELLE MODALITÀ' DI SERVIZIO APPROVATE DAL QUESTORE
(artt.4 e 6 del R.D.L. n. 1952/1935 e 17 del T.U.L.P.S.)
Elemento oggettivo:
risponde di questo reato la guardia giurata che disimpegna i servizi di vigilanza senza osservare le modalità di esecuzione fissati singolarmente per ciascuno di essi dal regolamento approvato dal Questore a mente degli artt.2 e 3 del R.D.L. n.1952/1935.
Si tratta di una norma penale in bianco in quanto il precetto acquista concretezza soltanto per mezzo del provvedimento disciplinare approvato dal Questore.
Elemento soggettivo:
si tratta come sempre di un reato contravvenzionale punito sia a titolo di dolo che di colpa.
Pena:
l'art.6 del R.D.L. n.1952/1935 stabilisce che alla fattispecie in argomento si applichi la sanzione descritta all'art.17 T.U.L.P.S. cioè l'arresto fino a tre mesi o, in alternativa, l'ammenda fino a £400.000.
d) DISTRAZIONE DAL SERVIZIO DELLA GUARDIA GIURATA
(artt.5 e ,6 R.D.L. n. 1952/1935 e 17 del T.U.L.P..S.)
Elemento oggettivo:
commette questo reato il soggetto che, avendo un potere di indirizzo e coordinamento sull'attività lavorativa, impartisca istruzioni e ordini la cui esecuzione si sostanzi nello svolgimento di mansioni di guardia giurata con modalità difformi da quelle approvate dal Questore
Elemento soggettivo:
anche in questo caso il reato è di natura contravvenzionale e quindi è punibile a titolo di colpa o dolo.
Pena:
la sanzione per questo reato è contenuta nell'art. 17 del T.U.L.P.S. che commia l'arresto fino a tre mesi, o, in alternativa l'ammenda fino a £ 400.
martedì 15 maggio 2012
Il CONTROLLO DEL QUESTORE
Il CONTROLLO DEL QUESTORE
Analogamente a quanto avviene per gli istituti di vigilanza, il controllo sull'attività operativa delle guardie giurate è demandato al Questore.
Identica è la "ratio " sottesa a questa scelta del Legislatore. Si tratta, infatti, di verificare che la guardia giurata metta in atto un'azione adeguata alla protezione del patrimonio e non si sottragga agli obblighi di sorveglianza che gli vengono attribuiti.
La disciplina di questa attività di controllo è regolata da una fonte esterna al Testo Unico delle Leggi di P. S. e, specificamente, dal R.D.L. 26/9/1935, n°.1952 convertito con la, legge 19/3/1936 n.508
L'art.1 di questo provvedimento chiarisce quale sia la ripartizione delle competenze tra Prefetto e Questore. Al Prefetto competono tutte le potestà autorizzatorie; al Questore spetta invece, la vigilanza sul servizio
Il Legislatore ha poi previsto (art.2) che tutti coloro che impiegano guardie giurate (sia i proprietari che si siano avvalsi della facoltà loro concessa all'art.133 T.U.L.P.S. sia gli istituti di vigilanza) devono sottoporre all'approvazione del Questore il regolamento di servizio delle guardie giurate.
In esso devono essere indicate le modalità con le quali ciascuna tipologia servizio viene svolta e cioè il numero di agenti che si intende impiegare per ogni tipo di prestazione, l'armamento utilizzato, l'equipaggiamento di difesa passiva (ad esempio giubbotti antiproiettile), sistemi di collegamento.
L'istante, inoltre, deve precisare a quali compiti viene preposta "la singola guardia" .
Il precetto di questa norma e assai rigoroso; infatti il riferimento così minuzioso al ruolo rivestito da ogni singola guardia nella struttura dell'impresa sembra rendere evidente che l'interessato debba indicare nominativamente a quali servizi intende assegnare ciascun dipendente
Se, infatti, bastasse indicare soltanto il numero delle persone impiegate in dato servizio, si dovrebbe ritenere assolutamente pleonastico il precetto normativo in questione non avendo un contenuto diverso dall'imporre l'indicazione delle modalità di esecuzione dei singoli servizi.
L'istanza per l'approvazione del regolamento di servizio comporta l'apertura di un procedimento amministrativo.
Anche in questo caso si rende necessario individuare quale sia il relativo regime.
Sembra che l'atto finale del provvedimento (cioè l'approvazione.del Questore) si ponga come un atto propedeutico all'esercizio di un'attività privata. Non ricorrendo alcuna delle cause di esclusione contemplate dall'art.19 della legge n.241/1990 e non essendo compresa nel novero dei procedimenti indicati nei D. D. P.P. R. R. n.407/1994 e 41 l'approvazione del Questore si deve ritenere soggetta al regime procedimentale descritto dal suddetto art.19 della legge n.241/1990.
Conseguentemente l'interessato, presentata l'istanza, potrà cominciare ad operare immediatamente attenendosi alle indicazioni formulate nella proposta di regolamento. Il Questore, entro lo " spatium deliberandi " di 60 giorni, dovrà decidere se approvare il regolamento di servizio ovvero rigettarne l'approvazione o ancora, secondo quanto disposto dall'art.3 del R.D.L.n. 1952/1935, approvare il regolamento modificandolo in alcune sue parti.
In questo caso, si tratta di una decisione che il Questore adotta d'imperio in seguito al processo valutativo introdotto dall'istanza dell'interessato
Non è, quindi, richiesto che, sulle modificazioni introdotte, venga sentito l'istante per mezzo della procedura ex art.7 della legge n.241/1990.
Una volta approvato il regolamento di servizio, la guardia giurata è obbligata al rispetto delle prescrizioni in esso contenute (art.4 R.D.L.n° 1952/1935).
L'inosservanza di tali norme è sanzionata, per effetto del combinato disposto del R.D.L n°1952/1935 e dell'art.17 T.U.L.P.S., con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda di £ 400 mila
Nel successivo paragrafo vedremo su un piano amministrativo come il Questore possa sospendere la guardia giurata.
Con la sanzione penale di cui si è detto sopra è altresì punito colui che distrae la guardia giurata dal servizio assegnatole secondo quanto previsto dalle modalità del regolamento di servizio approvato dal Questore.
L'art.7 del R.D.L. n.1952/1935 prevede che il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, emani con proprio decreto le norme di esecuzione dello stesso Regio Decreto Legge.
Conseguentemente, si deve ritenere che siano tuttora in vigore le norme ,regolamentari contenute nel R.D. 4 giugno 1914 n.563. Il contenuto di tale norma è però assai ridotto.
Infatti, se si scorre attentamente il R.D. n.563/1914 si può facilmente levare come la maggior parte delle norme siano state sostanzialmente prodotte nel Titolo IV del T.U.L.P.S. e nelle relative norme del R.D. .635/1940.
In conclusione di questa esposizione, ci sembra opportuno compiere una riflessione.
Tornando per un momento al tema trattato nel precedente paragrafo, ci sentiamo di poter dire che l'orientamento della giurisprudenza secondo cui alle guardie giurate compete la qualifica di agenti di P. G., trova origine nella necessità di sanzionare il comportamento omissivo dell'agente di fronte a possibili reati.
In realtà, questa esigenza è già soddisfatta proprio dalle norme del R.D. n.1952/1935: la corretta redazione del regolamento di servizio consente, infatti, di porre in capo alla guardia giurata il preciso dovere di intervento a protezione del bene, sanzionando penalmente la sua inosservanza.
IL GOVERNO TECNICO DI MONTI !!!!!!
Il signor Monti ha preso il posto del papi degli italiani, e con molta eleganza ha ancora una volta depredato i lavoratori. Il mio stipendio è, con un eufemismo, “più leggero” di prima. In compenso le tasse sono, con altrettanto eufemismo, “più pesanti”.
Aumenta l’acqua, la luce, il gas, il telefono, l’ici-imu, la benzina, i generi alimentari, le tasse scolastiche, i generi di vestiario, i trasporti. Tutto aumenta e gli stipendi dei dipendenti scendono. Colpa della recessione, colpa degli evasori fiscali, colpa dei benefici ai politici che tanto peso hanno sul lavoro degli italiani.
Ho letto che i nostri “cari” deputati hanno diritto anche a un chilo di colla per anno.
Allora è proprio vero che si sono incollati alla poltrona.
E che sarà impresa titanica riuscire a staccarli da lì.
L’Italia è diventata davvero un postaccio. Se non si hannno conoscenze non si trova lavoro. Se si ha un lavoro, bisogna fare il conto con i vari protetti, favoriti, amici, parenti e amanti del capo.
La signora Fornero ha promesso equità come il suo collega Monti. Non da meno l’altro collega Profumo.
Così tanta equità da lasciare mano libera ai datori di lavoro di licenziare chi è brutto o non porta la minigonna.
Così tanta equità che un lavoratore dipendente, per andare in pensione, se ha lavorato in più di un settore, dovrà pagare anche 30.000 euro. Se li ha. E alla faccia della mobilità.
Ma come? Da una parte ti dicono che il posto fisso non va più bene, e dall’altra penalizzano proprio chi il posto fisso per quarant’anni non l’ha avuto?
Intanto che loro promettono (ma da chi hanno imparato?), si stabilizzano ancora più le corporazioni all’interno del sistema sicurezza italiano.
I baroni sono cosa del passato?
Oggi non ci sono più. Non nel senso che la democrazia è entrata, come diritto fondamentale, nelle istituzioni, ma piuttosto si sono evoluti.
Se prima erano arrivati casualmente, o messi lì dai massoni, oggi sono messi lì dai politici.
Se prima facevano gli intoccabili, oggi fanno i cordiali, raccontano battute di spirito, sfoggiano la loro cultura, hanno la tessera giusta per ogni occasione. Costruiscono la loro corte personale a cui elargiranno i diritti, oltrechè favori e benefit.
Tu t’incazzi e vuoi far valere i tuoi, di diritti? Povero fesso. Il coltello dalla parte del manico l’hanno loro. Se prima avevi conquistato una briciola, te la tolgono, tanto per farti capire che tu non conti. Che tu devi produrre soltanto per mantenere loro. Di più. Se non smetti di fare l’arrogante e di mancare di rispetto, ti toglieranno i “privilegi” conquistati in anni di contrattazioni.
Che i “privilegi” non siano altro che la razionalizzazione del lavoro, l’organizzazione del personale, e l’economia delle spese, non importa. A piacere e necessità, si fanno passare per privilegi, che oggi ti danno e domani ti tolgono.
Come sempre, e in tutti i campi, ci sono le eccezioni. Ma non credo abbiano la vita tanto comoda.
Enrico Torboli
Aumenta l’acqua, la luce, il gas, il telefono, l’ici-imu, la benzina, i generi alimentari, le tasse scolastiche, i generi di vestiario, i trasporti. Tutto aumenta e gli stipendi dei dipendenti scendono. Colpa della recessione, colpa degli evasori fiscali, colpa dei benefici ai politici che tanto peso hanno sul lavoro degli italiani.
Ho letto che i nostri “cari” deputati hanno diritto anche a un chilo di colla per anno.
Allora è proprio vero che si sono incollati alla poltrona.
E che sarà impresa titanica riuscire a staccarli da lì.
L’Italia è diventata davvero un postaccio. Se non si hannno conoscenze non si trova lavoro. Se si ha un lavoro, bisogna fare il conto con i vari protetti, favoriti, amici, parenti e amanti del capo.
La signora Fornero ha promesso equità come il suo collega Monti. Non da meno l’altro collega Profumo.
Così tanta equità da lasciare mano libera ai datori di lavoro di licenziare chi è brutto o non porta la minigonna.
Così tanta equità che un lavoratore dipendente, per andare in pensione, se ha lavorato in più di un settore, dovrà pagare anche 30.000 euro. Se li ha. E alla faccia della mobilità.
Ma come? Da una parte ti dicono che il posto fisso non va più bene, e dall’altra penalizzano proprio chi il posto fisso per quarant’anni non l’ha avuto?
Intanto che loro promettono (ma da chi hanno imparato?), si stabilizzano ancora più le corporazioni all’interno del sistema sicurezza italiano.
I baroni sono cosa del passato?
Oggi non ci sono più. Non nel senso che la democrazia è entrata, come diritto fondamentale, nelle istituzioni, ma piuttosto si sono evoluti.
Se prima erano arrivati casualmente, o messi lì dai massoni, oggi sono messi lì dai politici.
Se prima facevano gli intoccabili, oggi fanno i cordiali, raccontano battute di spirito, sfoggiano la loro cultura, hanno la tessera giusta per ogni occasione. Costruiscono la loro corte personale a cui elargiranno i diritti, oltrechè favori e benefit.
Tu t’incazzi e vuoi far valere i tuoi, di diritti? Povero fesso. Il coltello dalla parte del manico l’hanno loro. Se prima avevi conquistato una briciola, te la tolgono, tanto per farti capire che tu non conti. Che tu devi produrre soltanto per mantenere loro. Di più. Se non smetti di fare l’arrogante e di mancare di rispetto, ti toglieranno i “privilegi” conquistati in anni di contrattazioni.
Che i “privilegi” non siano altro che la razionalizzazione del lavoro, l’organizzazione del personale, e l’economia delle spese, non importa. A piacere e necessità, si fanno passare per privilegi, che oggi ti danno e domani ti tolgono.
Come sempre, e in tutti i campi, ci sono le eccezioni. Ma non credo abbiano la vita tanto comoda.
Enrico Torboli
domenica 6 maggio 2012
Pubblichiamo i candidati eletti nella nostra lista in Sicuritalia
Pubblichiamo i candidati eletti della nostra lista , ancora non ufficiali, di questa tornata elettorale, non senza ringraziare quanti, contro tutto e contro tutti,ci hanno espresso fiducia e consenso.
ELEZIONI RSU SICURITALIA COMO 04.04.2012
i nostri candidati:
1) MARANGIO DOMENICO (ELETTO)
2) CAGNANO ROBERTA (ELETTA)
3) COCCELLA GIUSEPPE
4) COSSU LUIGI
5) DE MARTIN WILLY (ELETTO)
6) TORRICELLI ROBERTO
ELEZIONI RSU SICURITALIA COMO 04.04.2012
i nostri candidati:
1) MARANGIO DOMENICO (ELETTO)
2) CAGNANO ROBERTA (ELETTA)
3) COCCELLA GIUSEPPE
4) COSSU LUIGI
5) DE MARTIN WILLY (ELETTO)
6) TORRICELLI ROBERTO
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