LE IPOTESI DI REATO
E' giunto il momento di occuparsi delle sanzioni amministrative e penali che possono essere adottate nei confronti della guardia giurata.
Come abbiamo messo in evidenza nel precedente paragrafo, la competenza ad adottare atti che incidono sul titolo di polizia ex art. 138 T.U.L.P.S. è demandata in via esclusiva al Prefetto.
Quali sono i provvedimenti restrittivi che il Prefetto può adottare o meglio, quali avvenimenti legittimano il Prefetto all'adozione di provvedimenti dai contenuti sanzionatori ?
In primo luogo è necessario ricordare che il verificarsi di fatti che comportino il venire meno dei requisiti soggettivi impone al Prefetto di revocare l'approvazione della nomina a guardia giurata.
(art. 10 T.U.L.P.S.).
L'approvazione della nomina a guardia giurata può essere revocata o perdere efficacia per un periodo di tempo anche in relazione ad altri comportamenti tenuti dal titolare di essa. Anche in questo caso assume rilievo l'abuso del titolo di polizia.
Seguendo l'insegnamento di un'autorevole dottrina, "l'abuso è il fatto contrastante con quel pubblico interesse che il Legislatore in via generale e l'Autorità specificamente hanno considerato, subordinando la concessione a determinate condizioni".
A questo concetto di aggiunga che il soggetto il quale non osservi le prescrizioni impostegli nel pubblico interesse ma che pretenda egualmente di continuare ad avvalersi della stessa autorizzazione, verrebbe a trovarsi in una posizione del tutto analoga a quella in cui si verrebbe a trovare colui che intenda trarre giovamento da un atto invalido in quanto contrario al pubblico interesse che la norma tutela.
Fatta questa premessa, si deve osservare che l'abuso del titolo non si identifica necessariamente con la condotta penalmente rilevante compiuta da una guardia giurata ed accertata con una sentenza passata in giudicato.
Sicuramente fatti di tale natura hanno un indubbio rilievo ai fini dell'accertamento di abusi del titolo, tuttavia il rigore del dettato dell'art.138 T.U.L.P.S. fa sì che la pronuncia di condanna rilevi sotto il profilo de numeri 4) e 5) del suddetto articolo, facendo venire meno i requisiti soggettivi.
In realtà, sembra che anche altri fattori possano concretare un abuso del titolo.
L'apertura di un procedimento penale per fatti legati al servizio qualora superi lo stadio delle indagini preliminari e comporti l'applicazione di misure restrittive della libertà personale ovvero se arrivi al rinvio a giudizio dell'interessato assume senza dubbio rilevanza.
In realtà, però, anche fatti che escono dall'alveo dell'illecito penale possono costituire un abuso del titolo. Ciò potrebbe verificarsi quando la guardia giurata effettui il proprio servizio negligentemente; in simili circostanze il Prefetto può adottare la sospensione o la revoca dell'approvazione del titolo di polizia.
La scelta della sanzione da applicare dovrà, inevitabilmente, tenere conto della gravità del fatto in modo che sia sempre salvaguardato il principio della proporzionalità e ragionevolezza immanente all'applicazione delle sanzioni nel nostro ordinamento.
Peraltro, è evidente che la guardia giurata potrebbe reiterare nel tempo comportamenti violativi che di per sé stessi giustificherebbero soltanto la sospensione.
Tuttavia, il regolare ripetersi di tali circostanze può far ritenere che l'agente sia persona non degna di fiducia e determinare legittimamente il Prefetto alla revoca del titolo di polizia.
D'altra parte, proporzionalità e ragionevolezza sono parametri di cui il Prefetto deve tenere conto anche nella determinazione della sospensione dell'atto di approvazione della nomina a guardia giurata.
E' evidente che tale sospensione dovrà avere efficacia limitata nel tempo: diversamente, essa equivarrebbe ad una revoca.
Come si è accennato nel paragrafo precedente, il potere di sospensione della qualifica di guardia giurata compete anche al Questore ai sensi dell'art.4 del R.D-L. n.1952/1935.
La potestà in argomento è, però, più ristretta e di una natura giuridica diversa rispetto al potere del Prefetto ex art. 10 T.U.L.P.S.
Le sospensioni adottate dal Prefetto costituiscono dei veri e propri atti sanzionatori. Quelle inflitte dal Questore, al contrario, concretano una misura di carattere cautelare adottata al fine di evitare che un soggetto resosi responsabile di violazioni del regolamento di servizio e, quindi dimostratosi non del tutto affidabile, continui ad operare.
Questo provvedimento viene dunque emanato in virtù di eventuali ulteriori sanzioni che il Prefetto può adottare in merito al titolo di polizia. D'altra parte, lo stesso art.4 del R.D.L. n.1952/1935 precisa che, a seguito della sospensione disposta dal Questore, il Prefetto possa stabilire la revoca della nomina a guardia giurata.
Da tale precetto ci sembra di poter ricavare che, dopo la misura adottata dal Questore, il Prefetto non possa infliggere un'ulteriore sospensione della licenza: infatti, la misura cautelare ha anche un contenuto afflittivo che la decisione del Prefetto ripeterebbe.
Dunque, la scelta che si apre al Prefetto è quella di revocare o meno l'approvazione della nomina a guardia giurata.
Dobbiamo ora occuparci delle figure di reato che possono realizzarsi con riferimento all'attività di guardia giurata.
Ci sembra di poter individuare i seguenti comportamenti a rilevanza penale:
a) ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI GUARDIA GIURATA
(artt. 138 e 140 T.U.L.P.S.)
Elemento oggettivo: la condotta penalmente rilevante consiste nello svolgimento delle mansioni di custodia e vigilanza del patrimonio altrui senza aver conseguito preventivamente l'approvazione della nomina a guardia giurata.
Incorre, però, in questa figura di reato anche la guardia giurata che esplichi le proprie mansioni al di fuori dell'ambito territoriale cui si riferisce il titolo di polizia rilasciato.
Elemento soggettivo: trattandosi di un reato contravvenzionale, perche esso sussista è sufficiente anche la semplice colpa.
Pena: la sanzione per questo reato è dettata dall'art.140 T.U.L.P.S. che commina la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a £400.000.
b) SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI GUARDIA GIURATA SENZA LA DIVISA O IL DISTINTIVO APPROVATO DAL PREFETTO
(art.254 R.D. n°635/1940 e 221 T.U.L.P.S.)
Elemento oggettivo:
la condotta di questo reato consiste nell'utilizzare da parte della guardia giurata di una divisa o di un distintivo non approvato dal Prefetto o comunque difforme da quello approvato.Del reato risponde a titolo di concorso anche il proprietario il titolare dell'Istituto di vigilanza che abbia indotto in qualche maniera la guardia giurata ad indossare un'uniforme o un segno distintivo non conforme.
Elemento soggettivo:
anche in questo caso si tratta di un reato contravvenzionale che quindi è punito sia a titolo di dolo che di colpa.
c) LO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI GUARDIA GIURATA IN DIFFORMITÀ' DELLE MODALITÀ' DI SERVIZIO APPROVATE DAL QUESTORE
(artt.4 e 6 del R.D.L. n. 1952/1935 e 17 del T.U.L.P.S.)
Elemento oggettivo:
risponde di questo reato la guardia giurata che disimpegna i servizi di vigilanza senza osservare le modalità di esecuzione fissati singolarmente per ciascuno di essi dal regolamento approvato dal Questore a mente degli artt.2 e 3 del R.D.L. n.1952/1935.
Si tratta di una norma penale in bianco in quanto il precetto acquista concretezza soltanto per mezzo del provvedimento disciplinare approvato dal Questore.
Elemento soggettivo:
si tratta come sempre di un reato contravvenzionale punito sia a titolo di dolo che di colpa.
Pena:
l'art.6 del R.D.L. n.1952/1935 stabilisce che alla fattispecie in argomento si applichi la sanzione descritta all'art.17 T.U.L.P.S. cioè l'arresto fino a tre mesi o, in alternativa, l'ammenda fino a £400.000.
d) DISTRAZIONE DAL SERVIZIO DELLA GUARDIA GIURATA
(artt.5 e ,6 R.D.L. n. 1952/1935 e 17 del T.U.L.P..S.)
Elemento oggettivo:
commette questo reato il soggetto che, avendo un potere di indirizzo e coordinamento sull'attività lavorativa, impartisca istruzioni e ordini la cui esecuzione si sostanzi nello svolgimento di mansioni di guardia giurata con modalità difformi da quelle approvate dal Questore
Elemento soggettivo:
anche in questo caso il reato è di natura contravvenzionale e quindi è punibile a titolo di colpa o dolo.
Pena:
la sanzione per questo reato è contenuta nell'art. 17 del T.U.L.P.S. che commia l'arresto fino a tre mesi, o, in alternativa l'ammenda fino a £ 400.
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