SICUREZZA CIVILE COMO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI
SEGRETERIA NAZIONALE

martedì 11 gennaio 2011

GUARDIA GIURATA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO

                 

  
Con il decreto legge 8 aprile 2008 anche la Guardia Particolare Giurata, che lavora alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato, è diventata un "incaricato di pubblico servizio" [1].
« Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. »

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza all'art. 138, punto 3)

Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo.

L'incaricato di pubblico servizio è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del codice penale:

* Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale

« Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. »


* Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale

« Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. »



*Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessita’


Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge,
cagiona una interruzione o turba la regolarita’ di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessita’, e’ punito con la
reclusione fino a un anno.
I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno
a cinque anni.


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