SICUREZZA CIVILE COMO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI
SEGRETERIA NAZIONALE

lunedì 17 gennaio 2011

PROPOSTA DI LEGGE


XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI   
  N. 3916




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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BARBIERI, CARLUCCI
Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate
Presentata il 30 novembre 2010

Onorevoli Colleghi! — La normativa vigente delega alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alle questure i compiti di controllo sugli istituti di vigilanza privata.
      Purtroppo continuano a verificarsi casi in cui le guardie particolari giurate lavorano in condizioni sempre più precarie, con gravi rischi per le proprie sicurezza e incolumità, mettendo a repentaglio la sicurezza degli stessi cittadini.
      In particolare si registrano casi di attività totalmente abusive. Si tratta di società che non dispongono neppure del decreto prefettizio obbligatorio per operare.
      Risulterebbero, a questo proposito, migliaia di irregolarità commesse dai soggetti abusivi, mentre occorrerà verificare l'esistenza della pratica del subappalto, peraltro vietata dalle leggi vigenti, nonché l'organizzazione di corsi professionali «fittizi», il cui scopo sarebbe esclusivamente quello di usufruire dei contributi regionali.
      Alcune società di servizi ambirebbero a esercitare ruoli tipici degli istituti di vigilanza privata propriamente detti, talvolta con effetti destabilizzanti dal punto di vista della qualità delle prestazioni e del costo, sensibilmente più basso rispetto alla concorrenza.
      Tutto ciò senza trascurare la disorganizzazione relativa alla fissazione degli orari di lavoro, che sarebbe gestita con grave pericolo per la sicurezza del personale medesimo, sottoposto a turni che arriverebbero fino a quindici ore giornaliere.
      La situazione descritta appare lesiva della necessaria tutela che deve essere garantita agli istituti di vigilanza privata regolari, con personale qualificato, ben equipaggiato e addestrato, con turni di lavoro sostenibili, nel rispetto delle leggi vigenti in





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materia, ai sensi delle quali le guardie particolari giurate possono prestare il proprio servizio per la tutela di impianti produttivi privati, banche, laboratori scientifici, università e sedi di enti pubblici.
      Gli istituti di vigilanza privata sono una parte importante dell'organizzazione della sicurezza che si deve consolidare e qualificare. Sulla base di queste considerazioni si ritiene utile presentare questa proposta di legge, al fine di predisporre il riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate. A tale fine l'articolo 1 prevede che gli stessi istituti agiscano come organismi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato.
      Si prevede altresì, all'articolo 2, la soppressione dei consorzi e delle organizzazioni in proprio dei servizi di vigilanza, collocando coloro che ne fanno parte all'interno degli istituti propriamente detti e che come tali agiscono sulla base di ordinanze prefettizie.
      Tra i compiti degli istituti si evidenziano, all'articolo 3, due nuove attribuzioni: la tutela della persona e l'assolvimento di servizi d'ordine, sulla base di una richiesta formulata da enti e da soggetti allo scopo precisati.
      Sono altresì indicati, all'articolo 4, i requisiti dei soggetti addetti alla vigilanza per ciò che concerne la verifica dell'idoneità psico-fisica e le competenze necessarie dei candidati alla nomina di guardia particolare giurata.
      Gli articoli 5 e 6 indicano la dotazione, l'uniforme, i gradi e le attribuzioni gerarchiche dei soggetti inquadrati all'interno degli istituti; mentre l'articolo 7 disciplina l'attività formativa e di selezione cui sono tenuti i medesimi soggetti, al fine di rendere noti i requisiti richiesti a coloro che aspirano all'esercizio della professione.
      L'articolo 8 istituisce il tesserino di riconoscimento delle guardie particolari giurate.
      Non minore attenzione è stata riservata, all'articolo 9, alle guardie particolari giurate in stato di disoccupazione, i cui nominativi devono risultare dagli elenchi istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e ai quali gli istituti devono attingere in caso di nuove assunzioni. L'articolo 10 stabilisce che i rapporti di lavoro degli istituti sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata, che fissa anche i criteri per il lavoro straordinario e i turni di riposo. L'articolo 11 demanda ai sottufficiali e agli ufficiali della Polizia di Stato il controllo delle guardie particolari giurate e stabilisce norme specifiche in relazione all'eventuale revoca dei tesserini di riconoscimento. L'articolo 12, infine, fissa i criteri per il rilascio delle licenze relative all'esercizio dell'attività degli istituti.





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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento della professione di guardia particolare giurata).

      1. Le guardie particolari giurate che prestano il loro servizio negli istituti di vigilanza privata durante l'espletamento delle loro funzioni agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato e sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.






Art. 2.
(Norma transitoria).

      1. I consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi di vigilanza e di investigazione privata armata disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soppressi.
      2. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e le guardie particolari giurate ad essi appartenenti sono collocate in servizio, per mezzo di ordinanze prefettizie, presso gli istituti di vigilanza privata.





Art. 3.
(Compiti).

      1. Le guardie particolari giurate, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti in materia, svolgono i seguenti compiti:
          a) servizi di tutela della persona;
          b) servizi d'ordine, su richiesta delle regioni, province e comuni, di enti e organismi pubblici e privati nonché di soggetti privati.




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Art. 4.
(Accertamento dei requisiti).

      1. Ai fini della nomina a guardia particolare giurata, disposta con decreto del Ministro dell'interno, gli istituti di vigilanza privata, tramite le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, sono tenuti ad accertare il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali degli aspiranti, nonché a verificare il conseguimento dell'idoneità degli stessi nelle prove di addestramento eseguite presso il poligono di tiro a segno nazionale.
      2. Le graduatorie degli aspiranti, redatte ai sensi del comma 1, sono trasmesse al Ministro dell'interno ai fini dell'adozione dei decreti di nomina di cui al medesimo comma.





Art. 5.
(Dotazione e uniforme).

      1. Le guardie particolari giurate sono abilitate a usare segnali acustici e luminosi e palette, purché diversi da quelli in uso presso la Polizia di Stato ed esclusivamente in situazioni di emergenza.
      2. L'uniforme delle guardie particolari giurate è unica per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nel territorio nazionale, fatta salva la diversità delle mostrine e dei fregi. L'uniforme è di colore blu.
      3. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata e i lampeggianti installati sugli stessi sono di colore blu, al pari dell'uniforme, e devono recare sulle fiancate la dicitura «guardia giurata» e i relativi fregi di riconoscimento.





Art. 6.
(Gradi).

      1. Gli istituti di vigilanza privata adottano i seguenti gradi funzionali:
          a) sottufficiali:
              1) guardia scelta;




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              2) appuntato;
              3) brigadiere;
          b) ufficiali:
              1) tenente;
              2) capitano.
Art. 7.



(Selezione e attività formativa).

      1. Gli istituti di vigilanza privata provvedono alla selezione degli aspiranti alla qualifica di guardia particolare giurata mediante la predisposizione di apposite prove selettive relative ai requisiti psico-fisici e attitudinali. Nelle prove selettive è prevista in particolare una prova di tiro, da tenere presso il poligono di tiro a segno nazionale utilizzando le armi in dotazione agli istituti.
      2. Gli istituti di vigilanza privata provvedono, altresì, alla formazione e all'aggiornamento delle guardie particolari giurate mediante:
          a) la diffusione di manuali recanti nozioni generali di diritto penale nonché delle norme in materia di ordine pubblico;
          b) la realizzazione di appositi corsi di addestramento presso il poligono di tiro a segno nazionale, da tenere almeno due volte all'anno;
          c) l'organizzazione periodica di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, tenuto conto dello sviluppo tecnico nel settore dei presìdi per la sicurezza pubblica nonché del mutamento della situazione relativa all'ordine pubblico determinato da nuovi fattori di rischio e di pericolo.





Art. 8.
(Tesserino di riconoscimento).

      1. Le guardie particolari giurate sono dotate di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto competente per territorio, recante una fotografia in uniforme,



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nonché l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, ovvero, se diverso, di domicilio, e numero di matricola.
      2. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo ogni cinque anni, previa verifica del mantenimento dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente in materia.





Art. 9.
(Elenco).

      1. Presso le prefetture - uffici territoriali del Governo è istituito l'elenco delle guardie particolari giurate in cerca di occupazione.
      2. Le guardie particolari giurate possono iscriversi a un massimo di tre elenchi istituiti ai sensi del comma 1.
      3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti, in caso di nuove assunzioni, ad attingere dalle graduatorie degli elenchi di cui al presente articolo.





Art. 10.
(Disciplina del lavoro).

      1. Gli istituti di vigilanza privata sono sottoposti alla disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata.
      2. Ai fini della predisposizione dell'orario di lavoro deve essere previsto un numero massimo di ore di straordinario, oltre il quale è fatto assoluto divieto di prestare servizio. È altresì vietato rinunciare ai turni di riposo, fatta salva la possibilità di usufruirne in date diverse da quelle stabilite, purché rientranti nell'arco dello stesso mese.






Art. 11.
(Controllo e revoca).

      1. I sottufficiali e gli ufficiali della Polizia di Stato sono incaricati del controllo sull'operato delle guardie particolari giurate.




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      2. In caso di revoca del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8, i questori ordinano che le armi detenute per motivi di servizio e per difesa personale, insieme al distintivo, siano consegnati presso le questure. In caso di inadempienza, i questori ne dispongono il sequestro.





Art. 12.
(Criteri di rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività).

      1. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata è rilasciata prevedendo la presenza di un istituto per un ambito territoriale con un minimo di 100.000 abitanti, mediante indizione di un concorso pubblico espletato da una commissione speciale. La commissione è composta dal prefetto della provincia, in qualità di presidente, dal questore, da un rappresentante della provincia e da un rappresentante della regione nominati dai rispettivi consigli, nonché da un rappresentante del comune ovvero dei comuni competenti per territorio

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