SICUREZZA CIVILE COMO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

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SEGRETERIA NAZIONALE

mercoledì 15 dicembre 2010

Dal Ministero del lavoro i nuovi verbali ispettivi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 09/12/2010, n. 41)

Resi disponibili i nuovi modelli di verbalizzazione per il personale ispettivo. La specifica modulistica unica ed unitaria garantirà l’uniformità dell’azione ispettiva sia nei contenuti sia nella veste grafica. lavoro, attrezzature o macchine utilizzate. Quanto alla "specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo" (art. 13, comma 1, lett. b), deve darsi indicazione, secondo il Ministero, del sopralluogo effettuato, dell’organizzazione dell’impresa, della acquisizione di dichiarazioni, della eventuale acquisizione od esame di documentazione. Riguardo alle "eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione" (art. 13, comma 1, lett. c), tali dichiarazioni possono essere formalizzate all’ispettore anche mediante e-mail o fax prima della chiusura del verbale purché riconducibili inequivocabilmente al soggetto che le fornisce, con sottoscrizione e allegazione di copia di un valido documento di identità. Per quanto attiene alle richieste informative e documentali utili "al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti" (art. 13, comma 1, lett. d), la circolare ministeriale chiarisce che il verbale di primo accesso è fondamento della acquisizione dei documenti, ferma restando la possibilità di ulteriori richieste in caso di accertamento complesso e prolungato con apposito verbale interlocutorio, che descrive le ulteriori attività d’indagine compiute, indica la documentazione di eventualmente esaminata e quella ulteriormente richiesta "con l’espresso avvertimento che gli accertamenti sono ancora in corso". 13/12/2010
Con la Circolare n. 41 del 9 dicembre 2010 il Ministero del Lavoro ha puntualmente illustrato l’art. 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro) che ha sostituito il testo originario dell’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, fornendo al personale ispettivo una specifica e apposita modulistica "unica ed unitaria", chiamata a garantire l’uniformità dell’azione ispettiva, "sia nei contenuti sia nella veste grafica".
Oltre alla obbligatorietà dei nuovi modelli di verbalizzazione, peraltro, la circolare in esame chiarisce che, per la sua natura procedurale, l’art. 33 della legge n. 183/2010 deve estendersi a tutti gli accertamenti in corso alla data del 24 novembre 2010, anche se sono stati rilasciati verbali di primo accesso ispettivo e/o interlocutori, se non ancora oggetto di verbale conclusivo.
Verbale di primo accesso ispettivo
Dopo aver richiamato le norme che disciplinano l’accesso ispettivo, la circolare ministeriale chiarisce che il nuovo verbale di primo accesso ispettivo deve formarsi prima della conclusione dell’iniziale accesso in azienda e va consegnato al datore di lavoro o ad altra persona presente all’ispezione. La consegna può essere omessa (dando atto a verbale della circostanza impeditiva) solo in caso di rifiuto a ricevere il verbale o di assenza di uno dei predetti soggetti al momento della conclusione del primo accesso ispettivo.
Con riferimento all’obbligo di "identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro" e di "descrizione delle modalità del loro impiego" (art. 13, comma 1, lett. a), la circolare n. 41/2010 sottolinea che l’identificazione, puntuale ed analitica, di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro, è fondamentale nelle ipotesi in cui si deve verificare il lavoro sommerso, mentre negli altri casi l’ispettore può procedere ad una identificazione per rinvio, richiamando nel verbale di primo accesso il personale risultante dalla documentazione aziendale.
Riguardo alla acquisizione delle dichiarazioni dai lavoratori gli ispettori possono acquisirle sulla base di una "campionatura" (con esplicita indicazione a verbale dei criteri scelti), selezionando i lavoratori in base alle mansioni e ai modelli organizzativi.
La descrizione delle attività svolte dai lavoratori (che fa fede fino a querela di falso ex att. 2700 c.c.) deve dare riscontro puntuale di: modalità di impiego, mansioni svolte, abbigliamento o tenuta da
Verbale di accertamento e notificazione
Circa il verbale unico di accertamento e notificazione la circolare n. 41/2010 evidenzia la finalità del legislatore di evitare la redazione di molteplici provvedimenti e di raccogliere in un unico atto ogni elemento, sia con riferimento alla diffida a regolarizzare le inosservanze che con riguardo alla contestazione degli illeciti. Destinatario del verbale unico è ciascun trasgressore e, se presente, l’obbligato in solido, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 689/1981. Il termine di novanta giorni di cui
all’art. 14 della legge n. 689/1981 per la legittima e regolare notificazione degli illeciti decorre dal momento in cui "si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti".
Per sapere, dunque, se un’ispezione si è conclusa nei termini di legge occorre tenere presente, secondo il Ministero, il momento nel quale l’ispettore ha acquisito tutti i dati che necessitano per definire l’accertamento. Riguardo ai contenuti del verbale di accertamento e notificazione, la circolare richiama l’esigenza di "riportare fedelmente nel corpo del verbale" quelli che risultano essere gli esiti dettagliati dell’accertamento indicando puntualmente le fonti di prova degli illeciti, in adesione al principio generale di ragionevolezza e trasparenza dell’azione amministrativa. I destinatari del verbale unico che conclude l’accertamento, infatti, acquisiscono la certezza della completezza delle verifiche ispettive, con la "dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dei verbalizzanti" che deve, pertanto, trovare fondamento in una "specifica e circostanziata indicazione delle fonti di prova".
A tal proposito il Ministero ribadisce che la dichiarazione del lavoratore al quale si riferiscono gli accertamenti non è per sé sola prova ma solo elemento indiziario, che per acquisire valenza probatoria deve essere confermata e corroborata da altri elementi documentali o dichiarativi. Delle dichiarazioni, peraltro, la circolare invita ad un utilizzo anche virgolettandone i contenuti nel corpo del verbale di accertamento e notificazione, purché ciò non implichi "il riferimento alle generalità di coloro che le hanno rilasciate, che pertanto devono restare anonime" inoltre tale elemento non deve rendere "riconoscibile in alcun modo il dichiarante", né "acquisibili dati sensibili".
Tutti gli elementi documentali ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza degli illeciti devono parimenti essere riportati a verbale, ad eccezione degli atti connessi ad attività istruttoria penale (art. 329 c.p.p.). Con riguardo alla indicazione degli strumenti di difesa la circolare ministeriale individua i due strumenti di impugnazione del verbale unico
di accertamento – gli scritti difensivi al Direttore della Direzione provinciale del lavoro (art. 18 della L. n. 689/1981) e il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, quando si tratta di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro (art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004) – precisando che il termine di trenta giorni nel quale essi devono essere proposti è da intendersi "unico e certo" e la decorrenza di esso va individuata in base alla tipologia di violazioni rilevate (dalla notifica del verbale se trattasi solo di illeciti non diffidabili, dopo 15 giorni dalla notifica in caso di diffida ora per allora, dopo 45 giorni in caso di diffida a regolarizzare). In modo assolutamente rivoluzionario, infine, la circolare n. 41/2010 precisa che se al verbale di primo accesso ispettivo non fa seguito un provvedimento sanzionatorio, l’organo di vigilanza deve avvisare l’ispezionato attraverso una comunicazione di regolare definizione degli accertamenti.
Diffida a regolarizzare
In merito alla diffida obbligatoria, il Ministero ne conferma la natura di condizione di procedibilità dell’azione ispettiva e sottolinea come destinatari ne siano ora per legge il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, per cui in caso di più corresponsabili l’ottemperanza alla diffida da parte di uno permette a tutti di accedere al pagamento della sanzione ridottissima, ma il procedimento si estingue solo col pagamento delle somme da parte di ciascun responsabile, o anche, per ciascuno di essi, da parte dell’obbligato solidale.
Per procedere alla regolarizzazione delle inosservanze materialmente sanabili vi è un termine secco di trenta giorni che decorrono dalla notificazione del verbale unico.
A seguito di regolarizzazione, il destinatario della diffida ha quindici giorni per pagare la sanzione ridottissima (minimo di legge o un quarto della sanzione in misura fissa): a seguito della ottemperanza alla diffida e del pagamento della sanzione il procedimento si estingue "limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida". Al contrario se vi è inottemperanza alla diffida o manca il pagamento della sanzione
ridottissima il verbale unico produce gli effetti della notificazione degli illeciti accertati.
Con la diffida "ora per allora", già ammessa in via amministrativa dal Ministero, sono diffidabili anche i comportamenti omessi nei termini di legge posti tardivamente in essere dall’ispezionato prima dell’accesso ispettivo. Il pagamento tardivo (oltre il quarantacinquesimo giorno dalla notifica del verbale unico) della sanzione ridottissima non estingue il procedimento sanzionatorio, ma il Direttore della Direzione provinciale del lavoro ne può tenere conto quando adotta l’ordinanza che conclude il procedimento, potendo anche archiviare gli illeciti regolarizzati (ai sensi degli artt. 11 e 18 della legge n. 689/1981) se il ritardo nel pagamento è "ragionevolmente circoscritto" o "determinato da obiettive ragioni" esplicitamente motivate dal trasgressore o dall’obbligato solidale. La circolare n. 41/2010 evidenzia poi come il potere di diffida sia stato esteso, dall’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 124/2004, anche agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale punite con sanzione pecuniaria amministrativa, sottolineando come da ciò consegua anche per tali soggetti l’obbligo di adottare il procedimento di diffida obbligatoria, formalizzandolo nel verbale di accertamento e notificazione.
(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 09/12/2010, n. 41)

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