SICUREZZA CIVILE COMO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI
SEGRETERIA NAZIONALE

martedì 5 aprile 2011

Guardie giurate, nessuno vuole regolamentarci




La modifica dell’art.138 TULPS, realizzata dall’art. 4 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59,  riconosce alle guardie particolari giurate la qualità giuridica di incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili e immobili cui sono destinate.
La novità è particolarmente rilevante perché consente di confermare che le attività delle guardie particolari sono riconducibili alla nozione di prestazione di un servizio di custodia e di vigilanza, ma non sono certamente equiparabili ad altre specie di servizi di custodia o vigilanza svolti da altri soggetti (ad esempio i portieri).
La ratio dell’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio va ricercata nella natura dei servizi di sicurezza complementare cui attendono le guardie giurate, servizi che, essendo caratterizzati da un consistente grado di pericolosità esigono da parte dei soggetti titolati ad esercitarle una specifica professionalità ed una maggiore responsabilizzazione.
L’attribuzione della qualifica pubblicistica, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla modifica normativa (deve trattarsi di funzioni di custodia e vigilanza a beni mobili e immobili), rispetta le previsioni contemplate all’art. 358 del codice penale che definisce gli incaricati di pubblico servizio come i soggetti che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio da intendersi come attività disciplinata nelle stesse forme dalla pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione (autoritativi e certificativi), con esclusione dallo svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
La scelta di riconoscere alle guardie particolari giurate lo status di incaricato di pubblico servizio ha anche soddisfatto gli operatori del settore i quali da tempo richiedevano di essere distinti da altre categorie impiegate nelle imprese di servizio (hostess e portieri) e reclamavano l’equiparazione delle funzioni espletate dalle guardie particolari giurate alle funzioni attribuite agli steward addetti ai servizi presso gli impianti sportivi. Tale scelta, inoltre, è stata rafforzata dall’intenzione di configurare in maniera più completa e più aderente alle esigenze di una moderna società, la funzione svolta dalla guardia particolare giurata. Con ciò, peraltro, si accredita presso la pubblica opinione un’immagine diversa da quella finora percepita, proprio perché coinvolta in un ampio e articolato progetto istituzionale (la sicurezza complementare).
Per quanto riguarda, invece, il giuramento si precisa innanzitutto che le guardie giurate possono esercitare l’attività solo dopo aver prestato il giuramento previsto dall’art.250 del Regolamento del TULPS. Il citato articolo è stato riscritto rispetto al regolamento del 1940, onde assicurare una maggiore professionalità delle guardie particolari giurate ed introdurre, quanto al giuramento, le modifiche idonee a superare lo specifico rilievo formulato dalla Commissione Europea.
In particolare l’articolo mantiene la formula originaria (quella prevista dall’art. 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478 – “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, e con l’unico intento di perseguire il pubblico interesse”) per le guardie giurate che espletano effettivamente pubbliche funzioni (quelle di rilevazione delle violazioni amministrative e, più in generale, dove riconosciuta dalla giurisprudenza, quelle di polizia giudiziaria), mentre individua una nuova formula di giuramento che può essere applicata anche a cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea stabiliti in Italia.
La nuova formula individuata: “Giuro di osservare lealmente le leggi  e le altre disposizioni vigenti nel territorio dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini” si applica a tutte le guardie (cittadini italiani o di altri Stati europei) che svolgono servizi di sicurezza complementare individuati dall’art.256 bis del Regolamento. Il giuramento è prestato davanti al Prefetto o ad un suo delegato.
Svolgere servizi di vigilanza per i quali è prescritto il giuramento senza averlo prestato configura l’ipotesi di “abuso del titolo autorizzatorio”.

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